| 1. Il servizio di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 1 ha i seguenti compiti:
a) prestare consulenza ed intervento per tutti i
malati dell'ospedale su richiesta dei responsabili delle
divisioni di cura;
b) promuovere la sensibilizzazione sui problemi dei
morenti e realizzare la preparazione di tutto il personale
ospedaliero alle cure palliative, consistenti nella terapia
del dolore e nell'aiuto psicologico per chi è nell'ultimo
periodo di vita, al fine di promuovere, in generale, un
miglior rapporto umano con il malato ed i familiari;
c) assicurare, attraverso lo stretto rapporto di
collaborazione con tutti i responsabili delle divisioni di
cura, il tempestivo ricovero dei malati assistiti a domicilio,
per i quali si determinino improvvise emergenze, cliniche o
familiari.
| |