| 1. Il servizio ospedaliero di cure palliative di cui
all'articolo 2 deve rispondere ai seguenti requisiti:
a) avere autonomia funzionale al pari di ogni altro
servizio ospedaliero;
b) avere un responsabile medico di livello apicale
della disciplina di anestesia;
c) essere dotato di un organico proprio in
relazione alle esigenze dell'ospedale, formato da medici e da
infermieri, con possibilità di integrazione delle prestazioni
di altre figure professionali (psicologi, fisioterapisti,
assistenti sociali) appartenenti agli altri servizi
ospedalieri;
d) prevedere la possibilità di partecipazione al
servizio stesso di dipendenti in organico di altri settori
dell'ospedale, per periodi limitati di tempo, con comune
accordo tra i responsabili dei diversi settori ospedalieri. La
destinazione temporanea di personale al servizio di cure
palliative ha lo scopo di trasferire lo spirito che lo anima e
gli indirizzi che segue nell'assistenza ai malati nel loro
ultimo periodo di vita a tutti gli altri ambiti di cura
dell'ospedale.
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