| 1. Il servizio di assistenza domiciliare per le cure
palliative di cui all'articolo 3 deve rispondere ai seguenti
requisiti:
a) il responsabile del servizio deve essere un
medico specialista di una disciplina clinica, sia di area
medica sia chirurgica, ma con documentata esperienza nel campo
della terapia del dolore e delle cure palliative; deve essere
inserito alle dipendenze della unità sanitaria locale, nel
settore della medicina specialistica convenzionata;
b) il responsabile di cui alla lettera a)
deve svolgere un ruolo di consulenza per tutti i medici di
medicina di base della unità sanitaria locale nell'ambito
delle cure palliative;
c) altri operatori della unità sanitaria locale
devono collaborare nel lavoro di assistenza, sia pure per
tempi parziali, in relazione alle richieste contingenti; in
questo lavoro di équipe sono inseriti anche i
volontari;
d) nell'ambito della unità sanitaria locale il
distretto socio-sanitario può essere individuato come
l'articolazione più favorevole all'assistenza domiciliare,
avendo il suo fondamento istitutivo nella considerazione
unitaria dei bisogni della persona; deve pertanto costituire
uno dei punti basilari per il più favorevole sviluppo delle
cure palliative.
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