| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge si
prefigge di eliminare alcune rilevanti ingiustizie
previdenziali che colpiscono con maggiore forza i cittadini
italiani emigrati.
Le numerose lettere di protesta, giunte sia a singoli
parlamentari che ai gruppi politici presenti in questo
Parlamento, testimoniano l'esistenza di un forte malcontento
dei nostri emigrati pensionati per avere subìto, con il
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
l'elevazione da uno a cinque anni della contribuzione minima
per potere fruire dell'integrazione al trattamento minimo
dell'INPS.
Non si può non ricordare che si tratta di persone che
furono costrette ad emigrare all'estero per trovare
un'occupazione che era loro negata nel proprio paese e, in
molti casi, chi aveva lavorato per un certo periodo in Italia
non si era visto versare i relativi contributi
previdenziali.
Il citato decreto-legge n. 384 del 1992 ha provocato,
inoltre, per le pensioni anteriori alla sua entrata in vigore
con una contribuzione inferiore a cinque anni di effettivo
lavoro, la cristallizzazione degli importi minimi al valore
che questi avevano nel momento in cui la suddetta legge è
stata approvata.
Le pensioni colpite dalla cristallizzazione non
aumenteranno più fino a quando il valore contributivo della
pensione, aumentato degli eventuali miglioramenti di scala
mobile o costo della vita, non raggiungerà il valore
cristallizzato posto in pagamento.
Tutti questi provvedimenti restrittivi hanno generato un
forte malcontento soprattutto tra gli emigrati dell'America
Latina,
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che non perdono occasione di inviare giuste proteste al
Governo italiano.
Questa proposta di legge vuole quindi riparare ad errori
fatti dai precedenti Governi e ripristinare, all'interno di
regole meno restrittive, il giusto riconoscimento di diritti
previdenziali e sociali anche ai nostri ex lavoratori, oggi
pensionati emigrati.
Con il comma 1 dell'articolo 1 si chiede, in coerenza con
quanto sopra citato, l'abrogazione della norma che elevò da
uno a cinque anni il periodo di effettivo lavoro per
beneficiare dell'integrazione al minimo, nel pieno rispetto
dei criteri di controllo e di verifica, previsti
dall'ordinamento. Non va sottovalutato poi che la norma in
questione è contenuta in un decreto-legge su cui il Governo
aveva posto la questione di fiducia, trovandosi così costretto
il Parlamento ad accettare provvedimenti che già in una
precedente occasione aveva respinto.
Il comma 2 dell'articolo 1 ripristina il diritto
all'integrazione al minimo con un anno di contributi acquisiti
da effettiva contribuzione di lavoro.
Il comma 3 dell'articolo 1 prevede il ripristino del valore
del trattamento minimo per le pensioni che non furono
integrate perché nate dopo l'entrata in vigore del
decreto-legge n. 384 del 1992 o perché nate prima di tale data
con meno di cinque anni di effettivo lavoro, che vennero
cristallizzate dalla legge medesima. Il ripristino deve
avvenire a partire dal 1^ gennaio 1994 e da questa data stessa
le pensioni devono essere assoggettate agli aumenti che
ricevono tutte le pensioni al minimo.
L'articolo 2 vuole affiancare all'attuale criterio di
calcolo per determinare la pensione (che è basato
principalmente sul valore della retribuzione preso a base per
il calcolo) un altro criterio basato su una resa della
pensione mensile non inferiore ad un quindicesimo del valore
del minimo INPS (lire 602.350:15=40.156) per ogni anno di
contribuzione versata. Questa eventuale opzione si rende
necessaria perché gli attuali criteri di rivalutazione della
retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione
sono fortemente inadeguati e non riescono a portare ad oggi il
valore che la retribuzione aveva nel momento in cui fu
percepita.
A dimostrazione di quanto si asserisce è sufficiente
prendere in considerazione la retribuzione mensile di un
operaio specializzato metalmeccanico ricevuta nel 1956, che
era di lire 38.631, moltiplicarlo per il coefficiente di
rivalutazione della retribuzione pensionabile usato dall'INPS
nel 1993, che era 17,2321, e ne esce un salario utile per il
calcolo della pensione di lire 665.693 mensili, ben lontano
dal salario lordo di un operaio metalmeccanico specializzato
nel 1993 che si avvicina poco più o poco meno ai 2 milioni
mensili.
Con il solo sistema attuale vengono quindi fortemente
punite e ridotte tutte le pensioni di coloro che, pur avendo
versato una buona contribuzione molto tempo prima dell'età
pensionabile (come succede per la totalità degli ex lavoratori
oggi emigrati all'estero), rilevano all'atto del pensionamento
trattamenti anche di poche centinaia di lire mensili,
provocando giusta indignazione dei pensionati. Con questo
nuovo criterio di calcolo si ha la garanzia che un anno di
effettivo lavoro produce una resa pensionistica di lire
40.156.
L'articolo 3 istituisce un assegno sociale di solidarietà
del valore della pensione sociale, così come avviene per i
cittadini italiani. L'assegno sociale di solidarietà è
condizionato dal reddito individuale e di coppia, ed è erogato
non prima del sessantacinquesimo anno di età ed a condizione
che non si abbiano altra pensione o altri redditi.
Con l'articolo 4 si vorrebbe definitivamente risolvere
l'annoso problema del pagamento dell'IRPEF su pensioni erogate
a cittadini che, dopo aver lavorato all'estero, sono tornati
in Italia e riscuotono una pensione estera imponibile in
Italia. I criteri di tassazione che vengono proposti per gli
emigrati ritornati in Italia sono quelli già in essere per
frontalieri italiani che rilevano la pensione svizzera, ai
quali viene operata una ritenuta alla fonte del 5 per cento a
titolo di imposta definitiva, esonerandoli dall'obbligo della
dichiarazione dei redditi.
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