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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6286
DDL0517-0002
Progetto di legge Camera n. 517 - testo presentato - (DDL12-517)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C517. TESTIPDL
...C517.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC517 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge si
  prefigge di eliminare alcune rilevanti ingiustizie
  previdenziali che colpiscono con maggiore forza i cittadini
  italiani emigrati.
    Le numerose lettere di protesta, giunte sia a singoli
  parlamentari che ai gruppi politici presenti in questo
  Parlamento, testimoniano l'esistenza di un forte malcontento
  dei nostri emigrati pensionati per avere subìto, con il
  decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
  l'elevazione da uno a cinque anni della contribuzione minima
  per potere fruire dell'integrazione al trattamento minimo
  dell'INPS.
    Non si può non ricordare che si tratta di persone che
  furono costrette ad emigrare all'estero per trovare
  un'occupazione che era loro negata nel proprio paese e, in
  molti casi, chi aveva lavorato per un certo periodo in Italia
  non si era visto versare i relativi contributi
  previdenziali.
    Il citato decreto-legge n. 384 del 1992 ha provocato,
  inoltre, per le pensioni anteriori alla sua entrata in vigore
  con una contribuzione inferiore a cinque anni di effettivo
  lavoro, la cristallizzazione degli importi minimi al valore
  che questi avevano nel momento in cui la suddetta legge è
  stata approvata.
    Le pensioni colpite dalla cristallizzazione non
  aumenteranno più fino a quando il valore contributivo della
  pensione, aumentato degli eventuali miglioramenti di scala
  mobile o costo della vita, non raggiungerà il valore
  cristallizzato posto in pagamento.
    Tutti questi provvedimenti restrittivi hanno generato un
  forte malcontento soprattutto tra gli emigrati dell'America
  Latina,
 
                               Pag. 2
 
  che non perdono occasione di inviare giuste proteste al
  Governo italiano.
    Questa proposta di legge vuole quindi riparare ad errori
  fatti dai precedenti Governi e ripristinare, all'interno di
  regole meno restrittive, il giusto riconoscimento di diritti
  previdenziali e sociali anche ai nostri ex lavoratori, oggi
  pensionati emigrati.
    Con il comma 1 dell'articolo 1 si chiede, in coerenza con
  quanto sopra citato, l'abrogazione della norma che elevò da
  uno a cinque anni il periodo di effettivo lavoro per
  beneficiare dell'integrazione al minimo, nel pieno rispetto
  dei criteri di controllo e di verifica, previsti
  dall'ordinamento.  Non va sottovalutato poi che la norma in
  questione è contenuta in un decreto-legge su cui il Governo
  aveva posto la questione di fiducia, trovandosi così costretto
  il Parlamento ad accettare provvedimenti che già in una
  precedente occasione aveva respinto.
    Il comma 2 dell'articolo 1 ripristina il diritto
  all'integrazione al minimo con un anno di contributi acquisiti
  da effettiva contribuzione di lavoro.
    Il comma 3 dell'articolo 1 prevede il ripristino del valore
  del trattamento minimo per le pensioni che non furono
  integrate perché nate dopo l'entrata in vigore del
  decreto-legge n. 384 del 1992 o perché nate prima di tale data
  con meno di cinque anni di effettivo lavoro, che vennero
  cristallizzate dalla legge medesima.  Il ripristino deve
  avvenire a partire dal 1^ gennaio 1994 e da questa data stessa
  le pensioni devono essere assoggettate agli aumenti che
  ricevono tutte le pensioni al minimo.
    L'articolo 2 vuole affiancare all'attuale criterio di
  calcolo per determinare la pensione (che è basato
  principalmente sul valore della retribuzione preso a base per
  il calcolo) un altro criterio basato su una resa della
  pensione mensile non inferiore ad un quindicesimo del valore
  del minimo INPS (lire 602.350:15=40.156) per ogni anno di
  contribuzione versata.  Questa eventuale opzione si rende
  necessaria perché gli attuali criteri di rivalutazione della
  retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione
  sono fortemente inadeguati e non riescono a portare ad oggi il
  valore che la retribuzione aveva nel momento in cui fu
  percepita.
    A dimostrazione di quanto si asserisce è sufficiente
  prendere in considerazione la retribuzione mensile di un
  operaio specializzato metalmeccanico ricevuta nel 1956, che
  era di lire 38.631, moltiplicarlo per il coefficiente di
  rivalutazione della retribuzione pensionabile usato dall'INPS
  nel 1993, che era 17,2321, e ne esce un salario utile per il
  calcolo della pensione di lire 665.693 mensili, ben lontano
  dal salario lordo di un operaio metalmeccanico specializzato
  nel 1993 che si avvicina poco più o poco meno ai 2 milioni
  mensili.
    Con il solo sistema attuale vengono quindi fortemente
  punite e ridotte tutte le pensioni di coloro che, pur avendo
  versato una buona contribuzione molto tempo prima dell'età
  pensionabile (come succede per la totalità degli ex lavoratori
  oggi emigrati all'estero), rilevano all'atto del pensionamento
  trattamenti anche di poche centinaia di lire mensili,
  provocando giusta indignazione dei pensionati.  Con questo
  nuovo criterio di calcolo si ha la garanzia che un anno di
  effettivo lavoro produce una resa pensionistica di lire
  40.156.
    L'articolo 3 istituisce un assegno sociale di solidarietà
  del valore della pensione sociale, così come avviene per i
  cittadini italiani.  L'assegno sociale di solidarietà è
  condizionato dal reddito individuale e di coppia, ed è erogato
  non prima del sessantacinquesimo anno di età ed a condizione
  che non si abbiano altra pensione o altri redditi.
    Con l'articolo 4 si vorrebbe definitivamente risolvere
  l'annoso problema del pagamento dell'IRPEF su pensioni erogate
  a cittadini che, dopo aver lavorato all'estero, sono tornati
  in Italia e riscuotono una pensione estera imponibile in
  Italia.  I criteri di tassazione che vengono proposti per gli
  emigrati ritornati in Italia sono quelli già in essere per
  frontalieri italiani che rilevano la pensione svizzera, ai
  quali viene operata una ritenuta alla fonte del 5 per cento a
  titolo di imposta definitiva, esonerandoli dall'obbligo della
  dichiarazione dei redditi.
 
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