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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6287
DDL0517-0003
Progetto di legge Camera n. 517 - testo presentato - (DDL12-517)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C517. TESTIPDL
...C517.
Pag. 3 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC517 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
  384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
  1992, n. 438, è abrogato.
    2.  La pensione il cui diritto sia stato acquisito in virtù
  del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da
  accordi o convenzioni internazionali in materia di
  assicurazione sociale e che siano state liquidate senza
  l'attribuzione dell'integrazione al trattamento minimo per
  difetto del requisito già previsto dall'articolo 3 del citato
  decreto-legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni,
  dalla citata legge n. 438 del 1992, sono riesaminate d'ufficio
  e decise in base a quanto stabilito dall'articolo 8, secondo
  comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito
  dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n.
  407.
    3.  Con effetto dal 1^ gennaio 1994 le pensioni di cui al
  comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
  sono corrisposte nell'importo del trattamento minimo vigente a
  tale data e sono assoggettate alla normativa in vigore in
  materia di perequazione automatica delle pensioni minime.
 
DATA=940512 FASCID=DDL12-517 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0517 TOTPAG=0005 TOTDOC=0007 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=001 PAGFIN=0003 RIGFIN=024 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=051700 00 FASCIDC=12DDL0517 SORTNAV=0051700 000 00000 ZZDDLC517 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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