| 1. L'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n.
384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre
1992, n. 438, è abrogato.
2. La pensione il cui diritto sia stato acquisito in virtù
del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da
accordi o convenzioni internazionali in materia di
assicurazione sociale e che siano state liquidate senza
l'attribuzione dell'integrazione al trattamento minimo per
difetto del requisito già previsto dall'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni,
dalla citata legge n. 438 del 1992, sono riesaminate d'ufficio
e decise in base a quanto stabilito dall'articolo 8, secondo
comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito
dall'articolo 7, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n.
407.
3. Con effetto dal 1^ gennaio 1994 le pensioni di cui al
comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407,
sono corrisposte nell'importo del trattamento minimo vigente a
tale data e sono assoggettate alla normativa in vigore in
materia di perequazione automatica delle pensioni minime.
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