| 1. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti che acquisiscono il diritto a pensione in virtù del
cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsti da
accordi o convenzioni internazionali in materia di
assicurazione sociale, la quota di pensione spettante a carico
della predetta assicurazione è determinata nella misura di un
quindicesimo dell'importo del trattamento minimo vigente alla
data di decorrenza della pensione per ogni anno di anzianità
contributiva
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accreditata in Italia a favore dell'interessato, qualora
ne derivi un trattamento più favorevole rispetto a quello
risultante dall'applicazione delle disposizioni in materia di
determinazione della misura della pensione di cui all'articolo
11 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni.
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