| 1. A decorrere dal 1^ gennaio 1995 ai cittadini di
nazionalità italiana residenti all'estero che hanno raggiunto
il sessantacinquesimo anno di età spetta un assegno sociale di
solidarietà di importo pari alla pensione sociale di cui
all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni a condizione che non siano in
possesso di reddito personale o, se coniugati, di un reddito
che se cumulato con quelli del coniuge non risulti superiore
ai limiti previsti per l'erogazione della pensione sociale per
i cittadini ultrasessantacinquenni residenti in Italia.
2. In caso di possesso di redditi di importo superiore ai
limiti di cui al comma 1 l'assegno è concesso in misura
ridotta fino a concorrenza di tali limiti.
3. L'assegno sociale di cui al presente articolo è
incompatibile con la titolarità di pensioni dirette o di
reversibilità di qualsiasi tipo o natura.
4. L'erogazione dell'assegno è comunque subordinata alla
presentazione delle certificazioni a cura degli interessati
dei redditi posseduti in Italia e nel Paese estero di
residenza.
| |