| 1. All'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n.
144, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio
1993, n. 230, dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i
seguenti:
"3- bis. Ove i soggetti tenuti a sostenere gli oneri
di cui al comma 1 non vi provvedano tempestivamente, la
prefettura territorialmente
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competente può anticipare le spese necessarie, sulla base
della documentazione giustificativa della competente
capitaneria di porto, fatta salva la rivalsa nei confronti dei
soggetti summenzionati.
3- ter. Per le finalità di cui al comma 3- bis,
è autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'anno 1994. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1994, parzialmente
utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri. Le somme occorrenti, nei limiti dell'importo
suddetto, sono versate alla contabilità speciale delle
prefetture interessate. Le somme successivamente recuperate
verranno versate al bilancio dello Stato con imputazione al
capo X - Capitolo 2368. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".
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