| 1. A far data dal 1^ gennaio 1995 le imposte sul reddito
delle persone fisiche previste dalla legge 29 settembre 1973,
n. 597, e successive modificazioni, gravanti sulle pensioni
corrisposte da un ente previdenziale estero ad un cittadino
residente in Italia, si intendono assolte mediante una
trattenuta o titolo di imposta definitiva pari al 5 per cento
dell'ammontare della pensione.
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2. Al ruolo di sostituto d'imposta sono delegate le banche
e le strutture preposte al pagamento delle pensioni estere
riscosse in Italia.
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