| 1. All'onere di lire 350 miliardi necessario per il
finanziamento dell'articolo 1 si provvede attraverso le
maggiori entrate previste con l'articolo 4.
2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 si
provvede attraverso corrispondente riduzione sui trasferimenti
dello Stato all'INPS di cui all'articolo 6 della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
3. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3,
pari a lire 650 miliardi per gli anni 1995 e 1996, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni
medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 19941996, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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