| 1. La Guardia nazionale è costituita da personale di leva,
fatta eccezione per una aliquota di sottufficiali e di
ufficiali di carriera. Il reclutamento e l'impiego del
personale avvengono su base territoriale per zone omogenee. In
caso di stato d'emergenza, pubblica calamità e mobilitazione
generale l'impiego può essere esteso a tutto il territorio
nazionale.
2. La Guardia nazionale attende alla difesa ed alla
sorveglianza del territorio, delle grandi infrastrutture e
degli impianti economico-produttivi aventi valore
strategico.
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3. La durata del servizio militare svolto all'interno della
Guardia nazionale è di dieci mesi consecutivi.
4. Le unità della Guardia nazionale reclutate nelle zone
alpine o nelle comunità montane prendono il nome di Guardia
nazionale alpina (GNA).
5. Le unità della Guardia nazionale reclutate nelle zone
rivierasche e nelle isole prendono il nome di Guardia
nazionale costiera (GNC).
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