| 1. Gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia nazionale
provengono, in misura non superiore al 30 per cento, dal
personale di carriera delle Forze armate; la rimanente parte è
costituita da ufficiali e da sottufficiali di complemento i
quali hanno l'obbligo di prestare servizio in modo
continuativo e consecutivo per quindici mesi, con la
possibilità, al termine di tale periodo, di proseguire la
ferma fino a cinque anni, eventualmente rinnovabili.
2. Il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali è
commisurato alle esigenze funzionali ai compiti della Guardia
nazionale.
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