| 1. Al personale di carriera delle Forze armate della
Repubblica ed agli ufficiali ed ai sottufficiali di
complemento della Guardia nazionale, qualora siano in servizio
da almeno cinque anni e siano stati congedati con onore e
senza demeriti, è riservato l'accesso esclusivo alle
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carriere iniziali del personale civile del Ministero della
difesa, se in possesso dei titoli richiesti.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riservato il 50 per
cento dei posti disponibili, da coprire mediante arruolamenti
o concorsi, per l'accesso alle carriere iniziali nei corpi
armati di polizia, nel corpo degli agenti di custodia, nei
corpi di polizia municipale, di vigilanza urbana, nel corpo
forestale dello Stato e nel corpo militare della Croce rossa
italiana.
3. Ai soggetti di cui al comma 1, se in possesso dei titoli
richiesti, è riservato il 7 per cento dei posti disponibili,
da coprire attraverso concorsi, per l'accesso alle carriere
iniziali della pubblica amministrazione.
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