| 1. Il Servizio civile nazionale di cui all'articolo 2
svolge attività di carattere istituzionale a favore della
collettività.
2. Gli organi del Servizio civile nazionale dipendono dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Fanno parte del Servizio civile nazionale tutti i
cittadini maggiorenni che ne facciano richiesta o risultino
inidonei al servizio militare, o comunque eccedenti al
fabbisogno del Servizio di difesa nazionale, per quanto
attiene alla formazione dei ranghi della Guardia nazionale ai
sensi dell'articolo 8.
4. L'accertamento delle motivazioni e della idoneità
psico-fisica dei soggetti che intendono far parte del Servizio
civile nazionale spetta ad una apposita commissione, le cui
competenze e attività sono disciplinate dai regolamenti di
attuazione della presente legge, emanati ai sensi
dell'articolo 12, che stabiliscono le categorie di soggetti
esenti o dispensati dal servizio, oltre alle modalità per
ottenere eventuali rinvii.
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