| 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro della difesa emana i
regolamenti necessari per la sua attuazione, con particolare
riferimento alla definizione delle zone di reclutamento ed
impiego della Guardia nazionale.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni
1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.
| |