| 1. Chiunque, a qualsiasi titolo, agisca o collabori per
evitare, aggirare o ridurre gli obblighi derivanti dalla
presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni,
con la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni e con
interdizione dai pubblici uffici per dieci anni.
2. La pena è aumentata di un terzo se il soggetto di cui al
comma 1 è un dipendente della pubblica amministrazione.
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