| Onorevoli Colleghi! -- Le condizioni economiche
dell'agricoltura meridionale risultano sempre più difficili.
La tutela e il sostegno della Comunità europea si riducono in
continuazione, mentre aumenta la concorrenza dei prodotti
mediterranei degli altri Paesi.
Lo scarso recupero di competitività delle produzioni
tradizionali del Mezzogiorno non consente l'espansione del
settore, né si assiste all'affermazione di nuove capacità
produttive.
L'andamento dei prezzi dei prodotti agricoli non è
certamente positivo, mentre il valore aggiunto
dell'agricoltura meridionale sembra manifestare, anche
quest'anno, una diminuzione.
Il processo di ammodernamento delle strutture agricole nel
Sud subisce un progressivo rallentamento e si deve constatare
un calo degli investimenti legato alla indicata incertezza
sulle tradizionali colture mediterranee e sulle possibili
alternative, mentre l'intervento pubblico statale e
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regionale si caratterizza per tagli pesanti al bilancio del
settore agricolo.
In tale situazione, una tra le maggiori componenti degli
alti costi di produzione dell'agricoltura del Mezzogiorno
rimane l'impiego del lavoro che incide fortemente su ogni
possibile recupero di competitività.
A fronte di tali obiettive esigenze il Governo Ciampi è
intervenuto nel settore previdenziale agricolo con effetti
devastanti.
Nonostante la delega contenuta nell'articolo 3, comma 1,
lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n.421, potesse
ritenersi esaurita a seguito dell'adozione dell'articolo 10
del decreto-legge 22 maggio 1993, n.155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.243 (che ha
previsto l'aumento dei contributi previdenziali per gli operai
agricoli dipendenti), si è nuovamente intervenuti in materia
con il decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, che ha
previsto una insopportabile triplicazione degli oneri
previdenziali per le imprese del Sud e reso molto ardua, per
le aziende, la prosecuzione dell'attività attraverso aggravi
burocratici del tutto vessatori, in contrasto con il parere
espresso dalle competenti Commissioni parlamentari.
Né può ritenersi in qualche modo soddisfacente la modesta
"rimodulazione" degli oneri previdenziali introdotta dai commi
27 e 28 dell'articolo 11 della legge n. 537 del 1993, che ha
parzialmente differito l'impatto del decreto legislativo n.
375 al 1993.
Si rende, pertanto, necessaria la presente iniziativa volta
ad eliminare le più gravi storture del citato decreto
legislativo.
Con l'articolo 1 si intende abrogare l'articolo 2 (registro
di impresa), l'articolo 4 (prospetto di paga), l'articolo 7
(piani colturali), l'articolo 8 (controlli) e l'articolo 20
(sanzioni) del decreto legislativo n. 375 del 1993.
Con l'articolo 2 si pone rimedio, con anticipazione dei
termini, al disguido avvenuto in sede di approvazione della
legge n. 537 del 1993 che ha abrogato gli articoli 17 e 18 del
decreto legislativo n. 375 del 1993 solo con effetto dal 1^
gennaio 1994.
L'articolo 3 ripristina la disciplina previgente in tema di
agevolazioni e riduzioni contributive.
L'articolo 4 individua la copertura finanziaria del
provvedimento.
L'articolo 5 ne abbrevia l'entrata in vigore.
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