| 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
pari a lire 70 miliardi per l'anno 1994, e all'onere derivante
dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 80 miliardi per
l'anno 1994, lire 120 miliardi per l'anno 1995 e lire 150
miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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