| 1. Il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico,
artistico ed ambientale della città di Urbino, nonché dei
territori dei comuni di cui alla tabella A allegata alla
presente legge, appartenenti all'area culturale del Ducato di
Montefeltro e Della Rovere, sono di interesse nazionale e per
il loro perseguimento si applicano le disposizioni della
presente legge.
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