| 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali e il
Ministro dei lavori pubblici promuovono una intesa tra tutte
le amministrazioni statali, la regione Marche, i comuni e gli
enti pubblici, anche economici, interessati, che individui le
azioni, gli interventi e le opere necessarie al perseguimento
delle finalità di cui all'articolo 1.
2. L'intesa di cui al comma 1 è definita sulla base delle
disponibilità finanziarie della presente legge nonché di tutte
le risorse disponibili nei programmi o bilanci delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli
enti pubblici, anche economici, della regione Marche e degli
enti locali, compresi eventuali contributi dell'Unione
europea. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a
comunicare le disponibilità predette. L'intesa definisce
altresì le modalità di coordinamento.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato su proposta del Ministro per i beni culturali e
ambientali e del Ministro dei lavori pubblici, sono
finalizzate le disponibilità della presente legge e coordinate
tutte le altre disponibilità definite ai sensi del comma 2, ed
è approvata, nei limiti delle predette disponibilità, l'intesa
di cui al presente articolo. L'intesa approvata è vincolante
per tutti i soggetti
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interessati, che sono tenuti all'osservanza dei termini e
delle modalità definiti dal decreto predetto.
4. Le opere individuate sono di pubblica utilità e
dichiarate urgenti.
5. Ove l'intesa non si realizzi entro sei mesi dalla
richiesta, il Ministro per i beni culturali e ambientali e il
Ministro dei lavori pubblici definiscono, di intesa fra loro,
la proposta di finalizzazione delle risorse di cui alla
presente legge e le necessarie misure di coordinamento ai fini
del comma 3.
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