| 1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la
spesa di lire 200 miliardi negli anni 1994-1996, di cui lire
50 miliardi per l'anno 1994, lire 75 miliardi per l'anno 1995
e lire 75 miliardi per il 1996.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale l9941996, al capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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