| Onorevoli Deputati! -- La fissazione dei casi di
ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, nonché di
casi di incompatibilità diversi da quelli indicati
dall'articolo 17 dello statuto della regione autonoma della
Sardegna, è materia riservata, per effetto dell'ultimo comma
del medesimo articolo, alla legge dello Stato.
Non può tuttavia direttamente applicarsi alla Sardegna, non
contenendo alcun esplicito riferimento a tale regione (come
affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza
14-26 gennaio 1988, n. 85), la legge 23 aprile 1981, n. 154,
che disciplina il regime delle ineleggibilità e
incompatibilità per le regioni ordinarie.
Non ha avuto d'altra parte esito la proposta (presentata
dal consiglio regionale
della Sardegna alle Camere il 26 marzo 1984, ma decaduta
per la fine della X legislatura e rinnovata nella XI
legislatura) di approvare un'apposita legge nazionale che
recepisse per la Sardegna il contenuto della legge n. 154 del
1981.
E' rimasto pertanto fino ad oggi in vigore, pur essendo del
tutto superato nei contenuti, il decreto del Presidente della
Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, emanato per disciplinare
la prima elezione del consiglio regionale della Sardegna.
Vi è dunque, alla base della presente proposta di legge,
l'esigenza di dotare finalmente la regione Sardegna di una
disciplina aggiornata in materia di ineleggibilità ed
incompatibilità alla carica di consigliere regionale. Ciò è
tanto più urgente in
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quanto la regione è oggi impegnata ad affrontare una
complessiva revisione dei suoi assetti istituzionali, e, in
particolare, del sistema elettorale e del rapporto tra
rappresentanza elettiva e governo regionale.
Infatti, con la legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, che
ha innovato il sistema di elezione del consiglio regionale
della Sardegna, è stata già introdotta, con effetto immediato,
l'incompatibilità tra gli uffici di assessore e di consigliere
regionale.
Inoltre, nella proposta di modifica dello statuto approvata
dal consiglio regionale il 4 febbraio 1993 che prevede
l'elezione diretta del presidente della regione, sono stati
inseriti il limite di tre legislature alla durata del mandato
dei consiglieri regionali e l'ineleggibilità a consiglieri
regionali degli assessori che non si siano dimessi dalla
carica almeno ventiquattro mesi prima della data di scadenza
della legislatura (o dodici mesi prima in sede di prima
applicazione).
In coerenza con le sopra richiamate innovazioni in materia
di incompatibilità e ineleggibilità, già vigenti o proposte al
Parlamento, la presente proposta di legge, pur muovendosi nel
solco della disciplina prevista per le regioni ordinarie dalla
legge n. 154 del 1981, mira a renderne più rigorose le
previsioni, sia ampliando i casi di ineleggibilità ed
incompatibilità, sia anticipando i termini entro i quali
possono essere rimosse le cause di ineleggibilità.
Nel comma 1 dell'articolo 2 è stato pertanto ampliato,
rispetto alla legge n. 154 del 1981, l'elenco delle cariche e
delle funzioni che comportano l'ineleggibilità a consigliere
regionale, aggiungendovi i Ministri ed i sottosegretari di
Stato, i segretari particolari dei Ministri, i capi di
gabinetto ed i segretari particolari dei sottosegretari di
Stato, i capi di gabinetto, i consulenti ed i segretari
particolari del presidente della giunta regionale e degli
assessori, il difensore civico della regione, gli
amministratori straordinari, i direttori generali, i
coordinatori sanitari ed amministrativi delle unità sanitarie
locali, i membri dei comitati di controllo sugli atti degli
enti locali.
Sono stati estesi, rispetto alla legge n. 154 del 1981, i
casi di ineleggibilità di coloro che svolgono funzioni in
società ed enti che hanno a vario titolo rapporti con la
regione (lettere da o) a t) del comma 1
dell'articolo 2).
Il termine generale per la rimozione delle cause di
ineleggibilità, che la legge n. 54 del 1981 individua nel
giorno fissato per la presentazione delle candidature, è stato
anticipato a centottanta giorni dalla scadenza della
legislatura (comma 2 dell'articolo 2).
Il medesimo termine è stato poi elevato ad un anno per i
capi di gabinetto, i consulenti e i segretari particolari
degli amministratori regionali (comma 4 dell'articolo 2).
Per quanto riguarda i dipendenti regionali, è stato
previsto (comma 3 dell'articolo 2) che la causa di
ineleggibilità a consigliere regionale possa essere rimossa
anche con il collocamento in aspettativa entro il primo giorno
utile per la presentazione delle candidature, nel rispetto di
quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza
9-17 ottobre 1991, n. 388.
Tuttavia, in considerazione della sussistenza di un
obiettivo contrasto di interessi tra la posizione di
dipendente regionale e quella di consigliere della medesima
regione, si è anche previsto, con una proposta di modifica
dello statuto approvata contestualmente alla presente,
l'obbligo delle dimissioni dall'impiego per i dipendenti
regionali eletti consiglieri.
Si è inoltre previsto che coloro che dirigono uffici
regionali ed intendono candidarsi debbano non solo collocarsi
in aspettativa entro il giorno fissato per la presentazione
delle candidature, ma anche dimettersi dagli incarichi di
direzione entro i centottanta giorni antecedenti al voto
(comma 5 dell'articolo 2).
E' stata introdotta (comma 2 dell'articolo 4)
l'incompatibilità con l'ufficio di consigliere regionale per i
sindaci e gli assessori comunali, i presidenti e gli assessori
provinciali ed i presidenti e gli assessori delle comunità
montane, mentre lo statuto prevede attualmente soltanto
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l'incompatibilità per i sindaci dei comuni al di sopra dei
10.000 abitanti.
Ritenendo peraltro opportuno evitare che amministratori
locali in carica partecipino alla competizione elettorale,
nella proposta di modifica dello statuto già richiamata a
proposito dei dipendenti regionali si è prevista
l'ineleggibilità degli amministratori locali a consiglieri
regionali.
Infine, le norme contenute nei commi 8 e 9 dell'articolo 2,
riconfermando quanto già contenuto nella proposta di modifica
dello statuto approvata dal consiglio regionale il 4 febbraio
1993, fissano un limite massimo di durata per il mandato di
consigliere regionale e stabiliscono l'ineleggibilità a
consigliere di chi sia stato assessore nei due anni precedenti
alle elezioni.
Gli altri articoli della proposta di legge riproducono
sostanzialmente il contenuto
della legge n. 154 del 1981. Merita tuttavia di essere
segnalato l'articolo 8, che riguarda un problema relativo
all'applicazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16. Questa
legge, nel fissare norme rigorose quanto opportune in materia
di ineleggibilità ed incompatibilità per gli imputati di reati
di stampo mafioso e di altri gravi delitti, non ha tenuto
adeguatamente conto delle prerogative attribuite alla regione,
stabilendo che la sospensione del presidente della giunta,
degli assessori e dei consiglieri regionali che vengono a
trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge sia
disposta con atto del Governo centrale e non della regione. Si
avverte pertanto l'opportunità che la legge n. 16 del 1992 sia
modificata nel senso di consentire alla regione di
disciplinare in conformità al proprio ordinamento la
sospensione degli amministratori e dei consiglieri
regionali.
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