Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6322
DDL0521-0002
Progetto di legge Camera n. 521 - testo presentato - (DDL12-521)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C521. TESTIPDL
...C521.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC521 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- La fissazione dei casi di
  ineleggibilità alla carica di consigliere regionale, nonché di
  casi di incompatibilità diversi da quelli indicati
  dall'articolo 17 dello statuto della regione autonoma della
  Sardegna, è materia riservata, per effetto dell'ultimo comma
  del medesimo articolo, alla legge dello Stato.
    Non può tuttavia direttamente applicarsi alla Sardegna, non
  contenendo alcun esplicito riferimento a tale regione (come
  affermato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza
  14-26 gennaio 1988, n. 85), la legge 23 aprile 1981, n. 154,
  che disciplina il regime delle ineleggibilità e
  incompatibilità per le regioni ordinarie.
    Non ha avuto d'altra parte esito la proposta (presentata
  dal consiglio regionale
  della Sardegna alle Camere il 26 marzo 1984, ma decaduta
  per la fine della X legislatura e rinnovata nella XI
  legislatura) di approvare un'apposita legge nazionale che
  recepisse per la Sardegna il contenuto della legge n. 154 del
  1981.
    E' rimasto pertanto fino ad oggi in vigore, pur essendo del
  tutto superato nei contenuti, il decreto del Presidente della
  Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1462, emanato per disciplinare
  la prima elezione del consiglio regionale della Sardegna.
    Vi è dunque, alla base della presente proposta di legge,
  l'esigenza di dotare finalmente la regione Sardegna di una
  disciplina aggiornata in materia di ineleggibilità ed
  incompatibilità alla carica di consigliere regionale.  Ciò è
  tanto più urgente in
 
                               Pag. 2
 
  quanto la regione è oggi impegnata ad affrontare una
  complessiva revisione dei suoi assetti istituzionali, e, in
  particolare, del sistema elettorale e del rapporto tra
  rappresentanza elettiva e governo regionale.
    Infatti, con la legge regionale 27 agosto 1992, n. 16, che
  ha innovato il sistema di elezione del consiglio regionale
  della Sardegna, è stata già introdotta, con effetto immediato,
  l'incompatibilità tra gli uffici di assessore e di consigliere
  regionale.
    Inoltre, nella proposta di modifica dello statuto approvata
  dal consiglio regionale il 4 febbraio 1993 che prevede
  l'elezione diretta del presidente della regione, sono stati
  inseriti il limite di tre legislature alla durata del mandato
  dei consiglieri regionali e l'ineleggibilità a consiglieri
  regionali degli assessori che non si siano dimessi dalla
  carica almeno ventiquattro mesi prima della data di scadenza
  della legislatura (o dodici mesi prima in sede di prima
  applicazione).
    In coerenza con le sopra richiamate innovazioni in materia
  di incompatibilità e ineleggibilità, già vigenti o proposte al
  Parlamento, la presente proposta di legge, pur muovendosi nel
  solco della disciplina prevista per le regioni ordinarie dalla
  legge n. 154 del 1981, mira a renderne più rigorose le
  previsioni, sia ampliando i casi di ineleggibilità ed
  incompatibilità, sia anticipando i termini entro i quali
  possono essere rimosse le cause di ineleggibilità.
    Nel comma 1 dell'articolo 2 è stato pertanto ampliato,
  rispetto alla legge n. 154 del 1981, l'elenco delle cariche e
  delle funzioni che comportano l'ineleggibilità a consigliere
  regionale, aggiungendovi i Ministri ed i sottosegretari di
  Stato, i segretari particolari dei Ministri, i capi di
  gabinetto ed i segretari particolari dei sottosegretari di
  Stato, i capi di gabinetto, i consulenti ed i segretari
  particolari del presidente della giunta regionale e degli
  assessori, il difensore civico della regione, gli
  amministratori straordinari, i direttori generali, i
  coordinatori sanitari ed amministrativi delle unità sanitarie
  locali, i membri dei comitati di controllo sugli atti degli
  enti locali.
    Sono stati estesi, rispetto alla legge n. 154 del 1981, i
  casi di ineleggibilità di coloro che svolgono funzioni in
  società ed enti che hanno a vario titolo rapporti con la
  regione (lettere da  o)  a  t)  del comma 1
  dell'articolo 2).
    Il termine generale per la rimozione delle cause di
  ineleggibilità, che la legge n. 54 del 1981 individua nel
  giorno fissato per la presentazione delle candidature, è stato
  anticipato a centottanta giorni dalla scadenza della
  legislatura (comma 2 dell'articolo 2).
    Il medesimo termine è stato poi elevato ad un anno per i
  capi di gabinetto, i consulenti e i segretari particolari
  degli amministratori regionali (comma 4 dell'articolo 2).
    Per quanto riguarda i dipendenti regionali, è stato
  previsto (comma 3 dell'articolo 2) che la causa di
  ineleggibilità a consigliere regionale possa essere rimossa
  anche con il collocamento in aspettativa entro il primo giorno
  utile per la presentazione delle candidature, nel rispetto di
  quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza
  9-17 ottobre 1991, n. 388.
    Tuttavia, in considerazione della sussistenza di un
  obiettivo contrasto di interessi tra la posizione di
  dipendente regionale e quella di consigliere della medesima
  regione, si è anche previsto, con una proposta di modifica
  dello statuto approvata contestualmente alla presente,
  l'obbligo delle dimissioni dall'impiego per i dipendenti
  regionali eletti consiglieri.
    Si è inoltre previsto che coloro che dirigono uffici
  regionali ed intendono candidarsi debbano non solo collocarsi
  in aspettativa entro il giorno fissato per la presentazione
  delle candidature, ma anche dimettersi dagli incarichi di
  direzione entro i centottanta giorni antecedenti al voto
  (comma 5 dell'articolo 2).
    E' stata introdotta (comma 2 dell'articolo 4)
  l'incompatibilità con l'ufficio di consigliere regionale per i
  sindaci e gli assessori comunali, i presidenti e gli assessori
  provinciali ed i presidenti e gli assessori delle comunità
  montane, mentre lo statuto prevede attualmente soltanto
 
                               Pag. 3
 
  l'incompatibilità per i sindaci dei comuni al di sopra dei
  10.000 abitanti.
    Ritenendo peraltro opportuno evitare che amministratori
  locali in carica partecipino alla competizione elettorale,
  nella proposta di modifica dello statuto già richiamata a
  proposito dei dipendenti regionali si è prevista
  l'ineleggibilità degli amministratori locali a consiglieri
  regionali.
    Infine, le norme contenute nei commi 8 e 9 dell'articolo 2,
  riconfermando quanto già contenuto nella proposta di modifica
  dello statuto approvata dal consiglio regionale il 4 febbraio
  1993, fissano un limite massimo di durata per il mandato di
  consigliere regionale e stabiliscono l'ineleggibilità a
  consigliere di chi sia stato assessore nei due anni precedenti
  alle elezioni.
    Gli altri articoli della proposta di legge riproducono
  sostanzialmente il contenuto
  della legge n. 154 del 1981.  Merita tuttavia di essere
  segnalato l'articolo 8, che riguarda un problema relativo
  all'applicazione della legge 18 gennaio 1992, n. 16.  Questa
  legge, nel fissare norme rigorose quanto opportune in materia
  di ineleggibilità ed incompatibilità per gli imputati di reati
  di stampo mafioso e di altri gravi delitti, non ha tenuto
  adeguatamente conto delle prerogative attribuite alla regione,
  stabilendo che la sospensione del presidente della giunta,
  degli assessori e dei consiglieri regionali che vengono a
  trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge sia
  disposta con atto del Governo centrale e non della regione.  Si
  avverte pertanto l'opportunità che la legge n. 16 del 1992 sia
  modificata nel senso di consentire alla regione di
  disciplinare in conformità al proprio ordinamento la
  sospensione degli amministratori e dei consiglieri
  regionali.
 
DATA=940516 FASCID=DDL12-521 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0521 TOTPAG=0011 TOTDOC=0011 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=009 PAGFIN=0003 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=052100 00 FASCIDC=12DDL0521 SORTNAV=0052100 000 00000 ZZDDLC521 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati