| (Cause di ineleggibilità).
1. Non sono eleggibili a consigliere regionale della
Sardegna:
a) i Ministri ed i sottosegretari di Stato;
b) il rappresentante del Governo presso la
regione;
c) il capo della polizia, i vice capi della
polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che
prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i
dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di
direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di
gabinetto e i segretari particolari dei Ministri e dei
sottosegretari di Stato;
d) i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed
i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro
funzioni nel territorio della regione;
e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli
ufficiali superiori delle Forze armate che esercitano il
comando nel territorio della regione;
f) chi eserciti a qualsiasi titolo una funzione
giurisdizionale nel territorio della regione;
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g) il difensore civico di cui alla legge regionale
della Sardegna 17 gennaio 1989, n. 4;
h) i dipendenti dell'amministrazione regionale, del
consiglio regionale e degli enti ed organismi regionali della
Sardegna, compresi gli enti pubblici economici;
i) i capi di gabinetto, i consulenti e i segretari
particolari del presidente della giunta della Sardegna e degli
assessori regionali;
l) gli amministratori straordinari, i direttori
generali, i coordinatori sanitari e quelli amministrativi
delle unità sanitarie locali della regione;
m) il presidente ed i componenti dei comitati
regionali e circoscrizionali di controllo sugli atti dei
comuni e delle province e delle loro sezioni;
n) i titolari di organi individuali ed i componenti
di organi collegiali che esercitano poteri di controllo
istituzionale sull'amministrazione della regione Sardegna
nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi
uffici;
o) coloro che fanno parte, in rappresentanza della
regione Sardegna, di consigli di amministrazione di enti e
società;
p) i legali rappresentanti e i presidenti di
società o enti di gestione il cui capitale sia detenuto, in
misura maggioritaria, dalla regione Sardegna o da società a
partecipazione regionale;
q) i legali rappresentanti, gli amministratori, i
presidenti ed i componenti di consigli di amministrazione, i
commissari di enti, istituti, consorzi o aziende istituiti
dalla regione;
r) coloro che, come titolari, amministratori o
dirigenti, hanno parte, direttamente o indirettamente, in
servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti
nell'interesse della regione Sardegna ovvero in società ed
imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dalla
regione in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano
dovute in forza di una legge dello Stato;
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s) gli amministratori o i dipendenti con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di enti, istituti o aziende
soggetti a vigilanza da parte della regione;
t) i presidenti, i membri del consiglio di
amministrazione, i direttori generali di istituti bancari o di
società per azioni che abbiano come scopo prevalente
l'esercizio di attività finanziarie e come tali abbiano
rapporti con la regione;
2. Le cause di ineleggibilità previste dalle lettere da
a) a g) e dalle lettere da l) a
t) del
comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle
funzioni o dalla carica per dimissioni, trasferimento, revoca
dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa od
altra causa almeno centottanta giorni prima del compimento di
un quinquennio dalla data della precedente elezione
regionale.
3. La causa di ineleggibilità prevista dalla lettera h)
del comma 1 non ha effetto se l'interessato cessa dalle
funzioni per collocamento in aspettativa o dimissioni non
oltre il primo giorno fissato per la presentazione delle
candidature.
4. La causa di ineleggibilità prevista dalla lettera i)
del comma 1 non ha effetto se l'interessato cessa dalle
funzioni per dimissioni almeno un anno prima del compimento di
un quinquennio dalla data della precedente elezione
regionale.
5. Coloro ai quali è conferito l'incarico di coordinatore
generale, di servizio o di settore della regione Sardegna e
degli enti e organismi regionali non sono eleggibili a
consigliere regionale della Sardegna se non siano cessati da
tali funzioni per dimissioni almeno centottanta giorni prima
del compimento di un quinquennio dalla data della precedente
elezione regionale.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. I diplomatici, i consoli, i vice consoli, eccettuati gli
onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o non,
addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, sia
residenti in Italia o all'estero, non possono
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essere eletti al consiglio regionale della Sardegna anche se
hanno ottenuto il permesso dal Governo di accettare l'ufficio
senza perdere la nazionalità. Tale causa di ineleggibilità è
estesa a tutti coloro che abbiano impieghi da Governi
esteri.
8. E' ineleggibile alla carica di consigliere regionale
della Sardegna chi sia assessore regionale, salvo che si
dimetta almeno due anni prima del compimento di un quinquennio
dalla data della precedente elezione regionale.
9. E' ineleggibile alla carica di consigliere regionale
della Sardegna chi abbia svolto tale ufficio per almeno
quindici anni o per tre legislature consecutive.
10. In caso di scioglimento anticipato del consiglio
regionale della Sardegna, i termini per la rimozione delle
cause di ineleggibilità di cui ai commi 2, 4, 5 e 8 sono
fissati al settimo giorno successivo alla data del
provvedimento di scioglimento.
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