| (Cause di incompatibilità).
1. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale
della Sardegna colui che, nel corso del mandato, viene a
trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità di cui
all'articolo 2.
2. La carica di consigliere regionale della Sardegna è
incompatibile con quella di membro di una delle Camere, del
Parlamento europeo o di altro consiglio regionale, di sindaco,
di assessore comunale, di presidente o di assessore di
amministrazione
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provinciale, di presidente o di assessore di comunità
montana.
3. Sono incompatibili con la carica di consigliere
regionale della Sardegna le cariche di giudice ordinario della
Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore
della magistratura, di membro del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale
supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di
magistrato del Consiglio di Stato, di giudice della Corte
costituzionale.
4. Non può ricoprire la carica di consigliere regionale
della Sardegna:
a) colui che, per fatti compiuti allorché era
amministratore o impiegato della regione Sardegna, ovvero di
istituti o aziende da essa dipendenti o vigilati, sia stato,
con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile
verso l'ente, istituto od azienda e non abbia ancora estinto
il debito;
b) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile
verso la regione Sardegna, ovvero verso istituto o azienda da
essa dipendente, sia stato legalmente messo in mora ovvero,
avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e
tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano
notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
c) colui che non ha reso il conto finanziario o di
amministrazione di una gestione riguardante la regione
Sardegna;
d) il consulente legale, amministrativo e tecnico
che presta opera in modo continuativo in favore della regione
Sardegna, degli enti e organismi regionali, compresi gli enti
pubblici economici, delle società, enti ed imprese di cui alle
lettere p), q), r) ed s) del comma 1
dell'articolo 2;
e) colui che ha una lite pendente con la regione
Sardegna, in quanto parte in un procedimento civile o
amministrativo.
5. Non possono altresì ricoprire la carica di consigliere
regionale della Sardegnaa
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i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che
esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi
dell'amministrazione regionale.
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