| (Eccezioni).
1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di
incompatibilità alla carica di consigliere regionale della
Sardegna gli incarichi e le funzioni conferite al presidente
della giunta regionale, agli assessori ed ai consiglieri
regionali, ai sensi di una disposizione di legge, statuto o
regolamento, in connessione con il mandato elettivo.
2. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 4
dell'articolo 4 non si applicano agli amministratori per fatto
connesso con l'esercizio del mandato.
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