| (Decadenza dal mandato).
1. Quando, successivamente alla elezione, si verifichi
taluna delle condizioni previste dalla presente legge come
causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della
elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle
condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge,
il consiglio regionale della Sardegna la contesta
all'interessato.
2. Il consigliere regionale che ha ricevuto la
contestazione di cui al comma 1, può, entro dieci giorni dalla
data della contestazione stessa, formulare osservazioni ovvero
eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 2 il consiglio regionale, ove ritenga
sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità,
invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del
caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
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4. Qualora il consigliere regionale non provveda
all'adempimento di cui al comma 3 entro i successivi dieci
giorni, il consiglio regionale lo dichiara decaduto. Contro la
deliberazione adottata dal consiglio regionale è ammesso
ricorso giurisdizionale al tribunale competente per
territorio.
5. La deliberazione di cui al comma 4 deve essere
depositata nel giorno successivo presso la segreteria del
consiglio regionale e notificata entro cinque giorni a colui
che sia stato dichiarato decaduto.
6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono
adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
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