| (Rimozione delle cause di incompatibilità e delle cause di
ineleggibilità sopravvenute).
1. Le cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni
ovvero le cause di incompatibilità non hanno effetto se
l'interessato cessa dalle funzioni o dalla carica
incompatibili per dimissioni, trasferimento, revoca
dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa o
altro.
2. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro
dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la
causa di ineleggibilità o di incompatibilità e importa la
effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio
rivestito.
3. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i
provvedimenti di cui al presente articolo entro cinque giorni
dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la
domanda di dimissioni o di aspettativa accompagnata dalla
effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto
giorno successivo alla presentazione.
4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi
ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni,
fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla
legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e alla legge 20 maggio 1970,
n. 300.
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5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti
assunti a tempo determinato.
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