| (Rinvio).
1. Trovano applicazione nel territorio della regione
autonoma della Sardegna le norme di cui alla legge 18 gennaio
1992, n. 16, ad eccezione del comma 4- ter dell'articolo
15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo
1 di detta legge n. 16 del 1992, essendo demandato alla
regione fissare con legge, compatibilmente con lo statuto
speciale, le procedure inerenti alla sospensione dei
presidenti delle giunte regionali, degli assessori regionali e
dei consiglieri regionali.
| |