| (Disposizioni transitorie e finali).
1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità
stabilite dalla presente legge operano a decorrere dalla data
delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale della
Sardegna successive alla data di entrata in vigore della legge
stessa.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 è abrogato il
decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n.
1462.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, la
rimozione delle cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2,
qualora siano già decorsi i termini di cui ai commi 2, 4, 5 ed
8 del medesimo articolo, deve intervenire entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
| |