| Onorevoli Deputati! -- L'articolo 16 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Sardegna), stabiliva originariamente che il numero dei
consiglieri regionali fosse determinato in ragione di uno ogni
ventimila abitanti.
Per effetto dell'incremento demografico i consiglieri
regionali crebbero progressivamente dagli iniziali sessanta
fino agli ottantuno della nona legislatura, nel corso della
quale fu proposta dal consiglio regionale, ed approvata dal
Parlamento, una modifica dello Statuto (legge costituzionale 9
maggio 1986, n. 1) che, abbandonando il principio della
composizione del consiglio
regionale in proporzione alla popolazione, fissava ad ottanta
il numero dei consiglieri assegnati alla regione Sardegna.
Nel 1992 è stata sottoscritta da 18.000 elettori, ai sensi
della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20, e successive
modificazioni, una richiesta di referendum consultivo
sulla riduzione da ottanta a sessanta del numero dei
consiglieri regionali.
Nello stesso anno, con l'articolo 1 della legge regionale
27 agosto 1992, n. 16, che innova il procedimento per
l'elezione del consiglio regionale, è stata introdotta con
effetto immediato l'incompatibilità tra gli uffici di
consigliere e di assessore regionale.
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Ne è conseguita, tra l'altro, la riconduzione
all'impegno assembleare dei dodici consiglieri precedentemente
assorbiti dal mandato amministrativo.
Si sono dunque create le condizioni per riportare a
sessanta il numero dei consiglieri regionali della Sardegna
senza sacrificare significativamente la rappresentatività
dell'assemblea regionale, rispondendo
nel contempo ad apprezzabili esigenze di
contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione
dell'attività del consiglio.
Si invita pertanto la Camera a prendere in attento esame la
presente proposta di legge costituzionale, di cui si auspica
l'approvazione prima delle prossime elezioni regionali,
previste per l'estate del 1994.
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