| 1. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la
Sardegna), è sostituito dal seguente:
"L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con
quello di membro di una delle Camere, del Parlamento europeo o
di un altro consiglio regionale".
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della citata
legge costituzionale n. 3 del 1948, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
"Non possono essere eletti consiglieri regionali i sindaci,
i presidenti delle province e delle comunità montane, gli
assessori comunali, provinciali e delle comunità montane.
I dipendenti dell'amministrazione regionale, del consiglio
regionale e degli enti strumentali della regione, ivi compresi
gli enti pubblici economici, eletti consiglieri regionali,
sono tenuti a dimettersi dall'impiego entro sette giorni
dall'avvenuta proclamazione, a pena di decadenza dalla carica
di consigliere regionale".
3. Il terzo comma dell'articolo 17 della citata legge
costituzionale n. 3 del 1948 è sostituito dal seguente:
"Gli altri casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono
stabiliti con legge dello Stato".
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