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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6337
DDL0523-0003
Progetto di legge Camera n. 523 - testo presentato - (DDL12-523)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C523. TESTIPDL
...C523.
Pag. 2 PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'INIZIATIVA REGIONALE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC523 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il secondo comma dell'articolo 17 della legge
  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la
  Sardegna), è sostituito dal seguente:
    "L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con
  quello di membro di una delle Camere, del Parlamento europeo o
  di un altro consiglio regionale".
    2.  Dopo il secondo comma dell'articolo 17 della citata
  legge costituzionale n. 3 del 1948, come sostituito dal comma
  1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
    "Non possono essere eletti consiglieri regionali i sindaci,
  i presidenti delle province e delle comunità montane, gli
  assessori comunali, provinciali e delle comunità montane.
    I dipendenti dell'amministrazione regionale, del consiglio
  regionale e degli enti strumentali della regione, ivi compresi
  gli enti pubblici economici, eletti consiglieri regionali,
  sono tenuti a dimettersi dall'impiego entro sette giorni
  dall'avvenuta proclamazione, a pena di decadenza dalla carica
  di consigliere regionale".
    3.  Il terzo comma dell'articolo 17 della citata legge
  costituzionale n. 3 del 1948 è sostituito dal seguente:
    "Gli altri casi di ineleggibilità e di incompatibilità sono
  stabiliti con legge dello Stato".
 
DATA=940516 FASCID=DDL12-523 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0523 TOTPAG=0002 TOTDOC=0003 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0002 RIGINIZ=001 PAGFIN=0002 RIGFIN=026 UPAG=SI PAGEIN=2 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=052300 00 FASCIDC=12DDL0523 SORTNAV=0052300 000 00000 ZZDDLC523 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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