| Onorevoli Colleghi! -- Nonostante sia già iniziata nelle
precedenti legislature una riforma della materia assicurativa,
occorre, comunque, prendere atto che alcuni importanti fatti
risultano però essere stati trascurati.
In particolare, occorre dare alla nostra legislazione un
indirizzo moderno, volto a tutelare maggiormente la sicurezza
degli utenti della strada, premiando soprattutto i
comportamenti meritevoli di considerazione.
Il progresso civile di un Paese non può essere affidato
alla buona volontà dei singoli cittadini. Ruolo del
legislatore è anche quello di assecondare gli slanci positivi
e di condizionare le tendenze di mercato.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prende in
considerazione il caso di veicoli che montino dispositivi di
sicurezza particolarmente qualificanti. Nella previsione del
disposto, l'adozione di questi dispositivi viene premiata con
la riduzione
della tariffa per l'assicurazione sulla responsabilità
civile. Ciò nella considerazione che un veicolo così
equipaggiato sia potenzialmente meno pericoloso di altri
veicoli. Abbassando la sinistrosità del parco circolante,
anche le compagnie di assicurazione ne trarrebbero un
beneficio economico.
L'articolo 2 mira ad eliminare un comportamento scorretto
che molte compagnie persistono nel tenere. Con ciò ci si vuol
riferire alla prassi, purtroppo abituale, della mancata
commisurazione tra il valore assicurato ed il premio
effettivamente corrisposto dalla compagnia assicurativa in
caso di furto. Risultano perciò frequenti i casi di
automobilisti distratti che pagano per un valore ormai non più
riconosciuto al momento dell'evento criminoso.
Anche l'articolo 3 si propone l'obiettivo di tutelare
l'utenza, modificando l'articolo 1899 del codice civile,
relativo alla durata dei contratti di assicurazione.
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