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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6339
DDL0524-0002
Progetto di legge Camera n. 524 - testo presentato - (DDL12-524)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C524. TESTIPDL
...C524.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC524 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Nonostante sia già iniziata nelle
  precedenti legislature una riforma della materia assicurativa,
  occorre, comunque, prendere atto che alcuni importanti fatti
  risultano però essere stati trascurati.
    In particolare, occorre dare alla nostra legislazione un
  indirizzo moderno, volto a tutelare maggiormente la sicurezza
  degli utenti della strada, premiando soprattutto i
  comportamenti meritevoli di considerazione.
    Il progresso civile di un Paese non può essere affidato
  alla buona volontà dei singoli cittadini.  Ruolo del
  legislatore è anche quello di assecondare gli slanci positivi
  e di condizionare le tendenze di mercato.
    L'articolo 1 della presente proposta di legge prende in
  considerazione il caso di veicoli che montino dispositivi di
  sicurezza particolarmente qualificanti.  Nella previsione del
  disposto, l'adozione di questi dispositivi viene premiata con
  la riduzione
  della tariffa per l'assicurazione sulla responsabilità
  civile.  Ciò nella considerazione che un veicolo così
  equipaggiato sia potenzialmente meno pericoloso di altri
  veicoli.  Abbassando la sinistrosità del parco circolante,
  anche le compagnie di assicurazione ne trarrebbero un
  beneficio economico.
    L'articolo 2 mira ad eliminare un comportamento scorretto
  che molte compagnie persistono nel tenere.  Con ciò ci si vuol
  riferire alla prassi, purtroppo abituale, della mancata
  commisurazione tra il valore assicurato ed il premio
  effettivamente corrisposto dalla compagnia assicurativa in
  caso di furto.  Risultano perciò frequenti i casi di
  automobilisti distratti che pagano per un valore ormai non più
  riconosciuto al momento dell'evento criminoso.
    Anche l'articolo 3 si propone l'obiettivo di tutelare
  l'utenza, modificando l'articolo 1899 del codice civile,
  relativo alla durata dei contratti di assicurazione.
 
DATA=940517 FASCID=DDL12-524 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0524 TOTPAG=0003 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0001 RIGFIN=043 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=1 SORTRES= SORTDDL=052400 00 FASCIDC=12DDL0524 SORTNAV=0052400 000 00000 ZZDDLC524 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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