| 1. Qualora un veicolo soggetto all'obbligo
dell'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990,
e successive modificazioni, sia dotato di uno o più dei
sistemi di sicurezza di cui al presente articolo, la compagnia
presso la quale il veicolo è assicurato deve concedere le
seguenti riduzioni di tariffa:
a) riduzione del 15 per cento per la presenza di
cuscino d'aria gonfiabile (airbag) per autista e
passeggero;
b) riduzione del 14 per cento per la presenza di un
sistema antibloccaggio delle ruote in frenata, controllato
elettronicamente mediante sensori di rilevamento applicati ad
ogni ruota, traente e non, con rilevazione dell'accelerazione
laterale;
c) riduzione del 12 per cento per i veicoli con
trazione permanente su tutte le ruote ed equipaggiati con
dispositivo atto a ripartire automaticamente la coppia motrice
fra gli assi traenti;
d) riduzione del 10 per cento per la presenza di un
interruttore inerziale di blocco carburante;
e) riduzione del 2 per cento per la presenza sulle
portiere del veicolo di segnalazioni luminose a luce propria.
A portiera aperta tali segnalazioni devono essere visibili dai
veicoli che provengono dal medesimo senso di marcia del
veicolo che ne è provvisto.
2. Le riduzioni previste dal comma 1 sono cumulabili
qualora il veicolo sia munito di più di un dispositivo fra
quelli di cui al medesimo comma.
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