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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6342
DDL0524-0005
Progetto di legge Camera n. 524 - testo presentato - (DDL12-524)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C524. TESTIPDL
...C524.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC524 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal
  seguente:
    "Art.  1899.  (Durata dell'assicurazione). -
  L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del
  giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro
  dell'ultimo giorno della durata stabilita dal contratto
  stesso.  Se la durata supera i tre anni, le parti, nonostante
  patto contrario, hanno facoltà di recedere allo scadere del
  primo triennio e di ogni anno successivo, con preavviso di
  almeno due mesi dato mediante lettera raccomandata.  La facoltà
  di recesso prevista dal presente articolo deve essere indicata
  sulla copia del contratto che deve essere rilasciata al
  cliente.
    Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più
  volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata
  superiore ad anni uno.
    Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
  assicurazioni sulla vita".
    2.  L'articolo 1899 del codice civile, come sostituito dal
  comma 1 del presente articolo, si applica anche ai contratti
  di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della
  presente legge, decorso un anno dalla medesima data.
 
DATA=940517 FASCID=DDL12-524 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0524 TOTPAG=0003 TOTDOC=0005 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=010 PAGFIN=0003 RIGFIN=032 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=052400 00 FASCIDC=12DDL0524 SORTNAV=0052400 000 00000 ZZDDLC524 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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