| 1. L'articolo 1899 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 1899. (Durata dell'assicurazione). -
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del
giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro
dell'ultimo giorno della durata stabilita dal contratto
stesso. Se la durata supera i tre anni, le parti, nonostante
patto contrario, hanno facoltà di recedere allo scadere del
primo triennio e di ogni anno successivo, con preavviso di
almeno due mesi dato mediante lettera raccomandata. La facoltà
di recesso prevista dal presente articolo deve essere indicata
sulla copia del contratto che deve essere rilasciata al
cliente.
Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più
volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata
superiore ad anni uno.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
assicurazioni sulla vita".
2. L'articolo 1899 del codice civile, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, si applica anche ai contratti
di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, decorso un anno dalla medesima data.
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