Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6344
DDL0525-0002
Progetto di legge Camera n. 525 - testo presentato - (DDL12-525)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C525. TESTIPDL
...C525.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC525 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- E' nozione ormai acquisita che i
  problemi del riciclaggio delle disponibilità finanziarie di
  provenienza illecita assumono sempre più vasta rilevanza in
  connessione con la crescente centralità e sofisticazione dei
  mercati finanziari.  Le connotazioni strutturali e funzionali
  di tali mercati rendono infatti particolarmente difficile
  controllare e ricostruire le movimentazioni di capitali, nel
  cui ambito potrebbero annidarsi rischi di utilizzazione dei
  circuiti finanziari a fini di riciclaggio.
    La consapevolezza che le spinte della criminalità economica
  facilmente possono travalicare le barriere faticosamente
  erette a presidio della fisiologia del mercato sta inducendo i
  Paesi maggiormente consapevoli ad operare con crescente
  intensità per
  la marginalizzazione dei fenomeni criminali.  A tale fine si
  tende a far leva sulla collaborazione, tanto passiva quanto
  attiva, degli intermediari finanziari, che rappresentano
  l'unico snodo concretamente agibile di emersione e di
  riconoscimento dei flussi della ricchezza.
    Conseguentemente occorre proseguire nella armonizzazione
  delle legislazioni nazionali (nel quadro, nel caso
  dell'Italia, degli indirizzi comunitari che prefigurano la
  realizzazione di uno "spazio unico antiriciclaggio");
  sviluppare sempre più una effettiva azione - non solo sul
  piano giudiziario o investigativo, ma anche su quello dei
  controlli e della prevenzione - per il contrasto del
  riciclaggio; approfondire l'analisi del funzionamento dei
  mercati finanziari, che sono caratterizzati, come noto,
 
                               Pag. 2
 
  da volumi rilevantissimi e da flussi vorticosi che rendono
  difficoltosa, in assenza di idonei correttivi, l'azione di
  monitoraggio e la ricostruzione delle operazioni
  effettuate.
    Come correttamente puntualizza il documento contenente
  "Indicazioni per un'economia libera dal crimine" approvato il
  20 luglio 1993 dalla Commissione parlamentare antimafia, la
  lotta alla criminalità organizzata richiede una risposta
  globale, su tutti i fronti e con il concorso di tutte le
  componenti delle istituzioni e della società.  Esige una forte
  integrazione tra le azioni nei diversi settori, capace di
  sviluppare produttive sinergie.
    L'isolamento del crimine deve entrare a far parte del modo
  di operare ordinario di ciascun soggetto, pubblico o privato,
  nello svolgimento quotidiano dei rispettivi compiti; la
  partecipazione attiva e responsabile di tutti a tale azione di
  isolamento comporta l'applicazione del principio di
  responsabilità individuale per l'osservanza delle diverse
  regole - pubbliche, private e di settore - che ognuno è tenuto
  a rispettare.
    Occorre in definitiva ridurre la vulnerabilità dei mercati
  legali esposti alle infiltrazioni delle organizzazioni
  criminali.
    A tal fine, sul piano interno, con l'anno 1993 è stato
  portato a regime, con il completamento dell'adozione delle
  misure amministrative conseguenti o indotte, il complesso
  normativo introdotto nel nostro ordinamento dal decreto-legge
  3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 5 luglio 1991, n. 197.
    Il 31 dicembre 1993 è infatti scaduto il termine per la
  realizzazione degli archivi informatici standardizzati in cui
  ciascun operatore abilitato (uffici postali, enti creditizi,
  intermediari non bancari sottoposti a vigilanza) deve
  registrare e conservare gli estremi identificativi della
  clientela ed il dettaglio dei movimenti finanziari superiori a
  lire 20 milioni e per il completamento dell'inserimento del
  pregresso.
    Nei primi giorni del febbraio precedente la Banca d'Italia
  aveva diffuso un documento, elaborato con il contributo
  dell'Associazione bancaria italiana (ABI), recante
  "indicazioni operative per la segnalazione di operazioni
  sospette", che sostanzia il cosiddetto "decalogo", tanto
  atteso dagli operatori quale indirizzo dei comportamenti da
  assumere nei rapporti con il pubblico al fine di adempiere
  alle prescrizioni poste dall'articolo 3 del citato
  decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 197 del 1991, in tema di iniziativa delle
  segnalazioni alle autorità dei movimenti finanziari
  presumibilmente derivanti da riciclaggio dei proventi dei
  reati richiamati dall'articolo 648- bis  del codice
  penale.
    Molta strada è stata compiuta dal nostro Paese, e - per una
  volta - in significativa sintonia di tempi e di indirizzi
  rispetto alla corrispondente elaborazione comunitaria
  sostanziatasi nella direttiva 91/308/CEE, del Consiglio, del
  10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
  finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
  illecite.
    Ma al tempo stesso tale esperienza ha consentito di
  evidenziare alcuni risvolti della normativa originaria che
  necessitano di interventi correttivi ed integrativi, sempre
  nel rispetto del quadro di riferimento comunitario, per
  un'ulteriore e più penetrante efficacia della lotta al
  pericoloso fenomeno del riciclaggio dei proventi delle
  attività illecite attraverso l'uso strumentale del sistema
  finanziario.
    Purtroppo i dati ancora da ultimo diffusi nella recente
  relazione del Ministro del tesoro al Parlamento, aggiornati al
  31 dicembre 1993, sono tutt'altro che incoraggianti.  Nei primi
  due anni di applicazione del citato decreto-legge n. 143 del
  1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del
  1991, le segnalazioni di operazioni sospette, provenienti dai
  2.146 intermediari abilitati (di cui la metà sono banche), non
  hanno superato il numero di 250, mentre i procedimenti
  sanzionatori in trattazione a fronte di omesse segnalazioni,
  denunciate dagli organi addetti al controllo (Guardia di
  finanza, Banca d'Italia, Ufficio italiano dei cambi,
  eccetera), sono soltanto tre.
    A siffatte carenze aveva già tentato di porre rimedio il
  Parlamento nel corso della
 
                               Pag. 3
 
  passata legislatura, nel primo scorcio del 1994, in sede di
  esame del più recente disegno di legge comunitaria.  Aveva però
  incontrato l'inopinata resistenza del Governo  pro-tempore
  contro l'inserimento di una serie di norme volte, fra
  l'altro, a completare la parificazione con la direttiva
  comunitaria, che pure avevano coagulato il consenso della
  Commissione finanze e della Commissione per le politiche
  comunitarie della Camera dei deputati, e che qui vengono
  riproposte.
    Fra le modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991,
  introdotte dall'articolo 1 della presente proposta di
  legge:
      quelle di cui al comma 1 ed alle lettere  g)  ed
  h)  del comma 2, hanno natura di opportuno aggiornamento,
  in quanto prendono atto, da un lato, che nel frattempo sono
  stati istituiti nel nostro ordinamento i fondi comuni di
  investimento mobiliari chiusi (legge 14 agosto 1993, n. 344),
  fondi immobiliari (legge 25 gennaio 1994, n. 86) e le società
  di investimento a capitale variabile (SICAV) (decreto
  legislativo 25 gennaio 1992, n. 84) e, dall'altro lato, che
  gli intermediari finanziari residuali, inizialmente regolati
  dal capo II del citato decreto-legge n. 143 del 1991,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991,
  risultano ora disciplinati dagli articoli 106 e seguenti del
  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di
  cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385;
      quella di cui alla lettera  a)  del comma 2, pone
  rimedio ad un difetto di coordinamento fra l'attuale articolo
  2 del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, e l'articolo 30
  della precedente "legge antimafia" 19 marzo 1990, n. 55, in
  quanto il comma 2 del citato articolo era formalmente
  sopravvisuto, continuando a consentire procedure attuative in
  contrasto con quelle stabilite in via generale dall'articolo
  4, comma 3, del citato decreto-legge n. 143 del 1991,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991,
  che con la lettera  e)  del comma 2 dell'articolo 1 della
  presente proposta di legge si intendono anzi semplificare;
      quelle di cui alle lettere  b), c)  e  d)  del
  comma 2 intervengono sulle modalità di uno degli snodi
  essenziali della legge antiriciclaggio, vale a dire quello
  stabilito dall'articolo 3, che impone agli intermediari la
  segnalazione all'autorità delle operazioni "sospette",
  innovando sotto il triplice profilo del destinatario della
  segnalazione (non più il questore del luogo dell'operazione,
  bensì quello del luogo in cui l'intermediario ha la sede
  legale, così da venire incontro alla condivisibile
  sollecitazione degli stessi operatori, che ritengono più
  produttiva la centralizzazione dei rapporti con l'autorità);
  della riservatezza dell'identità del segnalante nel corso
  dell'eventuale conseguente procedimento penale per il reato di
  riciclaggio (sulla scorta anche della legge francese n. 93-122
  del 29 gennaio 1993); e del comportamento operativo
  dell'intermediario segnalante nei confronti dell'operazione
  sospetta (in maggiore aderenza all'articolo 7 della citata
  direttiva 91/308/CEE, l'operatore dovrà in linea di principio
  astenersi dall'esecuzione, sempre che ciò sia possibile e non
  rischi di impedire l'azione dell'autorità);
      quella di cui alla lettera  e)  del comma 2 assegna
  al Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri di grazia e
  giustizia e dell'interno, la responsabilità di adottare
  disposizioni applicative del predetto articolo 3 del citato
  decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con modificazioni,
  dalla legge n. 197 del 1991, eventualmente differenziadole a
  seconda delle caratteristiche degli intermediari che ne sono i
  destinatari;
      quella di cui alla lettera  f)  del comma 2 attua
  l'articolo 12 della citata direttiva 91/308/CEE, nel senso di
  rendere possibile l'applicazione della normativa
  antiriciclaggio anche a categorie di professionisti e di
  imprenditori diverse da quelle bancarie, assicurative e
  finanziarie, sulla scorta di una valutazione della possibile
  permeabilità della loro attività tipica;
      quella di cui alla lettera  i)  del comma 2
  semplifica l' iter  di emanazione delle
 
                               Pag. 4
 
  modalità attuative della normativa in questione;
      infine, quella di cui alla lettera  l)  del comma 2
  soddisfa a quanto richiesto formalmente dall'articolo 16,
  comma 2, della citata direttiva 91/308/CEE, nel senso di
  esplicitare che il decreto-legge n. 143 del 1991, convertito,
  con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, così come
  modificato dalla presente proposta di legge, rappresenta
  l'attuazione della direttiva medesima.
    L'articolo 2 della presente proposta di legge intende
  rimediare alle carenze conseguenti all'opportuno ma affrettato
  inserimento, avvenuto  in extremis  presso l'Assemblea
  della Camera dei deputati, del comma 2- bis  dell'articolo
  1 del citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, con il quale si
  limita a lire 20 milioni il saldo dei libretti di risparmio al
  portatore.  Se infatti raramente divieto si è rivelato
  più provvido, considerando che i libretti al portatore di
  elevato ammontare rappresentano, fra l'altro, lo strumento
  ideale per la trasmissione delle tangenti e dei prezzi delle
  corruzioni e delle concussioni, si deve purtroppo constatare
  che una discutibile interpretazione "lassista", fornita in via
  informale dall'allora responsabile del Ministero del tesoro,
  ha ristretto gli effetti del divieto ai soli libretti di nuova
  emissione, nonché a quelli vecchi solo ed in quanto vengano
  presentati in banca per effettuarvi nuove operazioni.  Si
  propone, pertanto, che si proceda all'estinzione forzata entro
  quattro mesi, a pena di una dissuasiva sanzione pecuniaria, di
  importo proporzionale, dei libretti al portatore ancora
  circolanti con saldo superiore a lire 20 milioni,
  responsabilizzando al riguardo le banche emittenti ed i
  pubblici ufficiali ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del
  citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con
  modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991.
 
DATA=940517 FASCID=DDL12-525 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0525 TOTPAG=0008 TOTDOC=0004 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0004 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=052500 00 FASCIDC=12DDL0525 SORTNAV=0052500 000 00000 ZZDDLC525 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati