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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6345
DDL0525-0003
Progetto di legge Camera n. 525 - testo presentato - (DDL12-525)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C525. TESTIPDL
...C525.
Pag. 5 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC525 ZZ12 ZZPD ZZPR
       (Riciclaggio dei proventi di attività illecite).
    1.  Le lettere  g)  ed  m)  del comma 1
  dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
  convertito, con modificazioni, dalle legge 6 febbraio 1980, n.
  15, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del
  decreto-legge 3 maggio 1991, n. 197, convertito con
  modificazioni, della legge 5 luglio 1991, n. 197, sono
  sostituite dalle seguenti:
      " g)  società di gestione di fondi comuni di
  investimento mobiliare ed immobiliare e società di
  investimento a capitale variabile;
        m)  intermediari finanziari iscritti nell'elenco
  generale di cui all'articolo 106 o nell'elenco speciale di cui
  all'articolo 107, nonché i soggetti di cui agli articoli 113 e
  114 del testo unico approvato con decreto legislativo 1^
  settembre 1993, n. 385".
    2.  Al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
        a)  all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il
  seguente:
        "3- bis.  Il comma 2 dell'articolo 30 della legge
  19 marzo 1990, n. 55, è abrogato";
        b)  all'articolo 3, comma 2, primo periodo, le
  parole: "al questore del luogo dell'operazione, il quale ne
  informa l'Alto commissario e" sono sostituite dalle seguenti:
  "il questore del luogo in cui l'intermediario ha la sede
  legale, il quale ne informa il Ministro dell'interno o gli
  organi da questo delegati e";
 
                               Pag. 6
 
        c)  all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il
  seguente:
        "2- bis.  La documentazione relativa al soggetto
  che ha effettuato la segnalazione di cui al comma 2 del
  presente articolo, in deroga al disposto dell'articolo 347,
  comma 1, del codice di procedura penale, non deve essere
  trasmessa al pubblico ministero.  In ogni caso, tale
  documentazione non deve essere inserita nei fascicoli formati
  ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del
  codice di procedura penale";
        d)  all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal
  seguente:
      "6.  I soggetti di cui all'articolo 4 devono astenersi
  dall'eseguire le operazioni sospette prima di aver effettuato
  le segnalazioni di cui ai commi 2 e 3.  Qualora ciò non sia
  possibile o rischi di impedire l'azione nei confronti dei
  beneficiari di un'operazione di riciclaggio, il soggetto
  interessato effettua la segnalazione immediatamente dopo aver
  effettuato l'operazione in questione.  I soggetti di cui
  all'articolo 4 devono comunque adottare le ulteriori misure
  idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini.  Le
  autorità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, hanno
  facoltà, se ancora possibile, di impartire ai soggetti di cui
  all'articolo 4 la istruzione di non eseguire l'operazione";
        e)  all'articolo 3, dopo il comma 8, è aggiunto il
  seguente:
        "8- bis.  Il Ministro del tesoro, di concerto con i
  Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, provvede con
  propri decreti ad adottare, per le varie categorie di
  intermediari, le modalità di attuazione delle disposizioni del
  presente articolo";
        f)  dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
      "Art. 3- bis. - (Potenziamento dei controlli). -
  1.  Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
  adottati su proposta del Ministro del tesoro, su parere dei
  Ministri competenti per materia da pubblicare nella
  Gazzetta Ufficiale,  l'applicazione delle
 
                               Pag. 7
 
  disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 può essere estesa a
  particolari categorie di operatori professionali ed
  impenditoriali in considerazione dello svolgimento di attività
  suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio";
        g)  all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "le
  società di gestione di fondi comuni di investimento
  mobiliare", sono inserite le seguenti: "ed immobiliare e le
  società di investimento a capitale variabile";
        h)  all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal
  seguente;
    "2.  Il Ministro del tesoro può, con proprio decreto,
  abilitare, su richiesta, gli intermediari finanziari iscritti
  nell'elenco generale di cui all'articolo 106 o nell'elenco
  speciale di cui all'articolo 107, nonché i soggetti di cui
  agli articoli 113 e 114 del testo unico approvato con decreto
  legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, ad effettuare le
  operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 del presente
  decreto";
        i)  all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal
  seguente:
    "3.  Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di
  grazia e giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede,
  con propri decreti da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale,
  a:
        a)  modificare, ove necessario, i limiti d'importo
  indicati nell'articolo 1 del presente decreto e nell'articolo
  13 del decretolegge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come
  sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto;
        b)  stabilire i casi in cui la circolazione dei
  titoli di cui all'articolo 1, comma 2, non sia condizionata
  alla clausola di non trasferibilità;
        c)  emanare le disposizioni di attuazione del
  presente capo";
        l)  dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
    "Art. 5- bis. - (Attuazione di direttiva
  comunitaria). -  Le norme del presente capo
 
                               Pag. 8
 
  danno attuazione alla direttiva 91/308/CEE, del Consiglio,
  del 10 giugno 1991".
 
DATA=940517 FASCID=DDL12-525 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0525 TOTPAG=0008 TOTDOC=0004 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=003 UPAG=SI PAGEIN=5 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=052500 00 FASCIDC=12DDL0525 SORTNAV=0052500 000 00000 ZZDDLC525 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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