| (Riciclaggio dei proventi di attività illecite).
1. Le lettere g) ed m) del comma 1
dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalle legge 6 febbraio 1980, n.
15, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 197, convertito con
modificazioni, della legge 5 luglio 1991, n. 197, sono
sostituite dalle seguenti:
" g) società di gestione di fondi comuni di
investimento mobiliare ed immobiliare e società di
investimento a capitale variabile;
m) intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 o nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107, nonché i soggetti di cui agli articoli 113 e
114 del testo unico approvato con decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385".
2. Al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:
"3- bis. Il comma 2 dell'articolo 30 della legge
19 marzo 1990, n. 55, è abrogato";
b) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, le
parole: "al questore del luogo dell'operazione, il quale ne
informa l'Alto commissario e" sono sostituite dalle seguenti:
"il questore del luogo in cui l'intermediario ha la sede
legale, il quale ne informa il Ministro dell'interno o gli
organi da questo delegati e";
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c) all'articolo 3, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
"2- bis. La documentazione relativa al soggetto
che ha effettuato la segnalazione di cui al comma 2 del
presente articolo, in deroga al disposto dell'articolo 347,
comma 1, del codice di procedura penale, non deve essere
trasmessa al pubblico ministero. In ogni caso, tale
documentazione non deve essere inserita nei fascicoli formati
ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma 2, del
codice di procedura penale";
d) all'articolo 3, il comma 6 è sostituito dal
seguente:
"6. I soggetti di cui all'articolo 4 devono astenersi
dall'eseguire le operazioni sospette prima di aver effettuato
le segnalazioni di cui ai commi 2 e 3. Qualora ciò non sia
possibile o rischi di impedire l'azione nei confronti dei
beneficiari di un'operazione di riciclaggio, il soggetto
interessato effettua la segnalazione immediatamente dopo aver
effettuato l'operazione in questione. I soggetti di cui
all'articolo 4 devono comunque adottare le ulteriori misure
idonee a non pregiudicare il corso di eventuali indagini. Le
autorità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, hanno
facoltà, se ancora possibile, di impartire ai soggetti di cui
all'articolo 4 la istruzione di non eseguire l'operazione";
e) all'articolo 3, dopo il comma 8, è aggiunto il
seguente:
"8- bis. Il Ministro del tesoro, di concerto con i
Ministri di grazia e giustizia e dell'interno, provvede con
propri decreti ad adottare, per le varie categorie di
intermediari, le modalità di attuazione delle disposizioni del
presente articolo";
f) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
"Art. 3- bis. - (Potenziamento dei controlli). -
1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati su proposta del Ministro del tesoro, su parere dei
Ministri competenti per materia da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, l'applicazione delle
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disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 può essere estesa a
particolari categorie di operatori professionali ed
impenditoriali in considerazione dello svolgimento di attività
suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio";
g) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "le
società di gestione di fondi comuni di investimento
mobiliare", sono inserite le seguenti: "ed immobiliare e le
società di investimento a capitale variabile";
h) all'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal
seguente;
"2. Il Ministro del tesoro può, con proprio decreto,
abilitare, su richiesta, gli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 o nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107, nonché i soggetti di cui
agli articoli 113 e 114 del testo unico approvato con decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, ad effettuare le
operazioni di trasferimento di cui all'articolo 1 del presente
decreto";
i) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
"3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede,
con propri decreti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
a:
a) modificare, ove necessario, i limiti d'importo
indicati nell'articolo 1 del presente decreto e nell'articolo
13 del decretolegge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come
sostituito dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto;
b) stabilire i casi in cui la circolazione dei
titoli di cui all'articolo 1, comma 2, non sia condizionata
alla clausola di non trasferibilità;
c) emanare le disposizioni di attuazione del
presente capo";
l) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"Art. 5- bis. - (Attuazione di direttiva
comunitaria). - Le norme del presente capo
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danno attuazione alla direttiva 91/308/CEE, del Consiglio,
del 10 giugno 1991".
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