| (Libretti di risparmio).
1. I libretti di risparmio al portatore con saldo superiore
a lire venti milioni per capitale ed interessi capitalizzati
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge
devono essere estinti entro centoventi giorni della medesima
data; la violazione dell'obbligo posto dal presente articolo è
punita con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma pari alla metà dell'importo del
predetto saldo, irrogata a carico del portatore con la
procedura ed alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 8,
del decretolegge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Si applicano
altresì le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 5 del
citato decreto-legge n. 143 del 1991, convertito, con
modificazioni, della legge n. 187 del 1981.
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