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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


635
DDL0044-0005
Progetto di legge Camera n. 44 - testo presentato - (DDL12-44)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C44. TESTIPDL
...C44.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1994. Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC44 ZZ12 ZZDL ZZPR
                         (Parcheggi).
        1.  Il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro
  novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3,
  comma 3- bis,  della legge 24 marzo 1989, n. 122,
  introdotto dal comma 2 del presente articolo, nonché alla
  definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono
  possedere, anche con riferimento a quanto previsto
  dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini
  della ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II
  della legge 24 marzo 1989, n. 122.  La rideterminazione dei
  costi  standard  e delle modalità di accesso al credito da
  parte dei comuni e dei soggetti concessionari ai fini della
  quantificazione del contributo previsto dalla legge n. 122 del
  1989 è stabilita, entro lo stesso termine di novanta giorni,
  con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di
  concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
  programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati,
  ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre
  1993, n. 537, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
  Bolzano, di seguito denominata Conferenza.
      2.  Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo
  1989, n. 122, è inserito il seguente:
      "3- bis.  Entro il 30 giugno, con cadenza biennale, i
  comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono
  tenuti ad emanare un
 
                              Pag. 10
 
  bando per la concessione in diritto di superficie di aree
  comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i
  soggetti aventi diritto.  Nel bando devono essere specificati i
  criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare
  il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di
  residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto
  impatto ambientale.  Per ciascun intervento il diritto di
  superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non
  assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative
  appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato
  ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari e
  di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella
  zona.  Con decreto del Ministro per i problemi delle aree
  urbane sono determinate le modalità di riparto delle
  concessioni tra le categorie degli aventi diritto.  Le
  assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle
  amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre
  dell'anno di emanazione del bando.  Sono esclusi
  dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi
  pubblicati anteriormente all'8 agosto 1993, sempreché i comuni
  provvedano entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
  del predetto decreto ministeriale alla assegnazione in diritto
  di superficie delle aree di cui all'articolo 9, comma 4.  I
  comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti hanno
  facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente
  comma.".
      3.  Per il 1993 il bando di cui all'articolo 3, comma
  3- bis,  della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal
  comma 2 del presente articolo, è emanato entro quindici giorni
  dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per i
  problemi delle aree urbane di cui al comma 1 del presente
  articolo e le assegnazioni dovranno avvenire entro i
  centoventi giorni successivi.
      4.  All'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n.
  122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora a
  richiedere la costituzione del diritto di superficie siano
  imprese di costruzione o cooperative, su mandato dei soggetti
  aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti
  non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi
  parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli
  immobili privati ed i membri di tali associazioni o
  cooperative diventano contitolari del diritto di
  superficie.".
      5.  Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali
  i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi
  proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il
  rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili,
  il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto
  ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di
  regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.
      6.  Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989,
  n. 122, è sostituito dal seguente:
      "5.  I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del
  presente articolo, nei limiti delle quantità di cui
  all'articolo 41- sexies  della legge 17 agosto 1942, n.
  1150, e successive modificazioni, non possono essere ceduti
  separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da
  vincolo pertinenziale.  I relativi atti di cessione sono
  nulli".
 
                              Pag. 11
 
      7.  I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma
  1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire
  modificazioni nella destinazione d'uso per un periodo di
  trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.
      8.  Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma
  5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come
  sostituito dal comma 6 del presente articolo, la concessione è
  soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione
  comunale.
      9.  Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o
  tramite società da esse controllate, e le aziende di trasporto
  pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla
  legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per
  la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di
  propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici
  vigenti.
 
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