| (Parcheggi).
1. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3,
comma 3- bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122,
introdotto dal comma 2 del presente articolo, nonché alla
definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono
possedere, anche con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini
della ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II
della legge 24 marzo 1989, n. 122. La rideterminazione dei
costi standard e delle modalità di accesso al credito da
parte dei comuni e dei soggetti concessionari ai fini della
quantificazione del contributo previsto dalla legge n. 122 del
1989 è stabilita, entro lo stesso termine di novanta giorni,
con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, di
concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica, nel rispetto dei criteri indicati,
ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, di seguito denominata Conferenza.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo
1989, n. 122, è inserito il seguente:
"3- bis. Entro il 30 giugno, con cadenza biennale, i
comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti sono
tenuti ad emanare un
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bando per la concessione in diritto di superficie di aree
comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i
soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i
criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare
il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di
residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto
impatto ambientale. Per ciascun intervento il diritto di
superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non
assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative
appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato
ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari e
di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella
zona. Con decreto del Ministro per i problemi delle aree
urbane sono determinate le modalità di riparto delle
concessioni tra le categorie degli aventi diritto. Le
assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle
amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre
dell'anno di emanazione del bando. Sono esclusi
dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi
pubblicati anteriormente all'8 agosto 1993, sempreché i comuni
provvedano entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione
del predetto decreto ministeriale alla assegnazione in diritto
di superficie delle aree di cui all'articolo 9, comma 4. I
comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti hanno
facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente
comma.".
3. Per il 1993 il bando di cui all'articolo 3, comma
3- bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122, introdotto dal
comma 2 del presente articolo, è emanato entro quindici giorni
dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per i
problemi delle aree urbane di cui al comma 1 del presente
articolo e le assegnazioni dovranno avvenire entro i
centoventi giorni successivi.
4. All'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n.
122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Qualora a
richiedere la costituzione del diritto di superficie siano
imprese di costruzione o cooperative, su mandato dei soggetti
aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti
non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi
parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli
immobili privati ed i membri di tali associazioni o
cooperative diventano contitolari del diritto di
superficie.".
5. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali
i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi
proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il
rapporto di pertinenzialità tra il parcheggio e gli immobili,
il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto
ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di
regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.
6. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989,
n. 122, è sostituito dal seguente:
"5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del
presente articolo, nei limiti delle quantità di cui
all'articolo 41- sexies della legge 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni, non possono essere ceduti
separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da
vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono
nulli".
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7. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma
1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire
modificazioni nella destinazione d'uso per un periodo di
trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.
8. Al di fuori dei limiti delle quantità di cui al comma
5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, come
sostituito dal comma 6 del presente articolo, la concessione è
soggetta agli oneri determinati dalla amministrazione
comunale.
9. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a., direttamente o
tramite società da esse controllate, e le aziende di trasporto
pubblico locale possono usufruire dei contributi di cui alla
legge 24 marzo 1989, n. 122, e successive modificazioni, per
la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di
propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici
vigenti.
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