| 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente
prorogate fino al 31 dicembre 1994.
2. Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma
dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento
operativo speciale si applica il disposto dell'articolo 3,
comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.
3. In attesa della ristrutturazione dei ruoli dei
sottufficiali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 7
gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 marzo 1992, n. 216, ai fini dell'applicazione
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del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10
maggio 1983, n. 212, i termini delle ferme volontarie
contratte ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 212
del 1983 ed in atto alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono prorogati sino al 31 dicembre 1994 per i
sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
giudicati idonei al concorso per il transito nei ruoli del
servizio permanente ma non dichiarati vincitori. I predetti
sergenti sono trattenuti in servizio in via temporanea, senza
che ciò costituisca titolo alla stabilizzazione del rapporto,
nel rispetto della forza organica prevista annualmente dalla
legge di bilancio, da fissare in misura comunque non superiore
ai valori stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due
successivi concorsi straordinari per il transito nei ruoli del
servizio permanente. La percentuale delle vacanze organiche da
attribuire mediante i predetti concorsi viene stabilita con
decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.
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