| (Riassegnazione di fondi per la realizzazione
dei programmi urbani parcheggi).
1. Le regioni che alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto non abbiano
provveduto ad approvare la seconda annualità del programma
urbano parcheggi di cui all'articolo 3 della legge 24 marzo
1989, n. 122, ovvero la seconda e terza annualità di cui
all'articolo 6 della medesima legge, devono provvedere nel
termine di novanta giorni.
2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per i problemi delle aree urbane, sentita la
Conferenza, provvede a revocare le somme assegnate a regioni e
comuni, rispettivamente, ai sensi degli articoli 3 e 6 della
legge 24 marzo 1989, n. 122, per la parte non utilizzata con
l'approvazione di specifici programmi. Il provvedimento di
revoca può avvenire anche a parziale modifica di eventuali
trasferimenti previsti da disposizioni legislative.
3. Le risultanti disponibilità, per effetto della revoca
di cui al comma 2, sono riassegnate con decreto del Ministro
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro per i problemi delle aree urbane, su conforme
parere della Conferenza, alle regioni ed ai comuni che abbiano
completato i programmi relativi, rispettivamente, agli
articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122. La
ripartizione sarà effettuata tenendo conto, per ciascun ente
interessato, dei criteri indicati, ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla
Conferenza.
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