| (Trasporti rapidi di massa).
1. Al fine di assicurare l'unitaria definizione
dell'assetto dei trasporti rapidi di massa, gli interventi di
cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono coordinati con
quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.
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2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane,
stabilisce i criteri per l'attuazione del comma 1 al fine di
garantire l'inserimento degli interventi medesimi nell'ambito
dei piani regionali di trasporto in attuazione delle norme di
cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e
sottoscrive i conseguenti accordi di programma con le regioni
interessate.
3. I soggetti competenti a realizzare gli interventi di
cui al comma 1 sono tenuti a ricomprendere nei piani
finanziari le previsioni di costo relative sia all'esecuzione
delle opere, sia agli oneri generali connessi.
4. Alla commissione costituita, con decreto del Ministro
dei trasporti del 20 luglio 1989, per la vigilanza sulla
esecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, comma 3, della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono altresì attribuite le
funzioni previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio
1992, n. 211. La commissione è integrata con due componenti
designati dal Ministro per i problemi delle aree urbane.
Conseguentemente, è soppressa la commissione di cui al citato
articolo 6 della legge n. 211 del 1992.
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