| 1. Dopo il quinto comma dell'articolo 7 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, da ultimo modificato dall'articolo 2 del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sono
inseriti i seguenti:
"La delibera di acquisizione di terreni al patrimonio
comunale ai sensi del quinto comma deve essere corredata
dall'esatta indicazione metrica e grafica dell'area acquisita
e dai criteri di calcolo seguiti.
Nessuna acquisizione di aree può essere effettuata:
a) quando l'opera abusiva consista in una
elevazione;
b) quando la proprietà comunale delle aree da
acquisire a norma del capo II del titolo VII del libro III del
codice civile non possa essere che in comunione indivisa, con
il trasgressore o con terzi.".
| |