| 1. Al primo comma dell'articolo 29 della citata legge n. 47
del 1985 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
" c-bis) la previsione di aree di espansione edilizia
dedicate all'autocostruzione, a completamento del disegno
urbanistico degli insediamenti abusivi perimetrati. Dette aree
saranno riservate ai cittadini che abbiano già titoli di
proprietà in aree limitrofe non previste per l'edificazione e
a cittadini che dimostrino di non avere mezzi finanziari
adeguati all'acquisto della prima casa sul mercato
edilizio".
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2. All'articolo 29 della citata legge n. 47 del 1985 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il prefetto, d'intesa con il presidente della giunta
regionale e con il sindaco dei comuni interessati, nomina un
commissario straordinario per le aree urbane spontanee, in
tutti quei comuni in cui il fenomeno dell'abusivismo edilizio
ha un'entità rilevante; nomina altresì una consulta composta
dall'ingegnere capo del comune, da tre professionisti scelti
rispettivamente negli ordini locali degli ingegneri, degli
architetti e dei geometri, e da un rappresentante nominato
dalla regione, con il compito di coadiuvare il commissario
straordinario al fine di:
a) coordinare tutti gli adempimenti amministrativi
e progettuali necessari all'attuazione delle varianti per il
recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, nonché dei
piani particolareggiati necessari alla sanatoria edilizia;
b) sovrintendere all'espletamento di tutte le
pratiche amministrative necessarie alle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria degli insediamenti
abusivi risanati, nonché all'attuazione dei servizi sociali e
culturali necessari al consolidamento dei nuovi quartieri;
c) redigere le graduatorie di assegnazione dei
lotti delle aree di espansione destinate
all'autocostruzione;
d) vigilare su eventuali nuovi frazionamenti
abusivi esterni all'area perimetrata per i nuovi
insediamenti;
e) redigere i piani regolatori sentiti gli ordini
professionali, qualora i comuni non avessero provveduto alla
loro realizzazione nei sei mesi successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge;
f) redigere un piano-programma per la realizzazione
dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria
utilizzando a tale scopo il meccanismo dello scomputo degli
oneri di urbanizzazione con le opere realizzate dai singoli
abitanti, che potranno a tal fine consorziarsi. In tale
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ambito è possibile prevedere aumenti della cubatura
consentita, fino ad un terzo, per chi realizzerà direttamente
le opere necessarie a rendere vere città anche le borgate".
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