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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6379
DDL0528-0004
Progetto di legge Camera n. 528 - testo presentato - (DDL12-528)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C528. TESTIPDL
...C528.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC528 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Al primo comma dell'articolo 29 della citata legge n. 47
  del 1985 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    " c-bis)  la previsione di aree di espansione edilizia
  dedicate all'autocostruzione, a completamento del disegno
  urbanistico degli insediamenti abusivi perimetrati.  Dette aree
  saranno riservate ai cittadini che abbiano già titoli di
  proprietà in aree limitrofe non previste per l'edificazione e
  a cittadini che dimostrino di non avere mezzi finanziari
  adeguati all'acquisto della prima casa sul mercato
  edilizio".
 
                               Pag. 4
 
    2.  All'articolo 29 della citata legge n. 47 del 1985 è
  aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "Il prefetto, d'intesa con il presidente della giunta
  regionale e con il sindaco dei comuni interessati, nomina un
  commissario straordinario per le aree urbane spontanee, in
  tutti quei comuni in cui il fenomeno dell'abusivismo edilizio
  ha un'entità rilevante; nomina altresì una consulta composta
  dall'ingegnere capo del comune, da tre professionisti scelti
  rispettivamente negli ordini locali degli ingegneri, degli
  architetti e dei geometri, e da un rappresentante nominato
  dalla regione, con il compito di coadiuvare il commissario
  straordinario al fine di:
        a)  coordinare tutti gli adempimenti amministrativi
  e progettuali necessari all'attuazione delle varianti per il
  recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, nonché dei
  piani particolareggiati necessari alla sanatoria edilizia;
        b)  sovrintendere all'espletamento di tutte le
  pratiche amministrative necessarie alle opere di
  urbanizzazione primaria e secondaria degli insediamenti
  abusivi risanati, nonché all'attuazione dei servizi sociali e
  culturali necessari al consolidamento dei nuovi quartieri;
        c)  redigere le graduatorie di assegnazione dei
  lotti delle aree di espansione destinate
  all'autocostruzione;
        d)  vigilare su eventuali nuovi frazionamenti
  abusivi esterni all'area perimetrata per i nuovi
  insediamenti;
        e)  redigere i piani regolatori sentiti gli ordini
  professionali, qualora i comuni non avessero provveduto alla
  loro realizzazione nei sei mesi successivi alla data di
  entrata in vigore della presente legge;
        f)  redigere un piano-programma per la realizzazione
  dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria
  utilizzando a tale scopo il meccanismo dello scomputo degli
  oneri di urbanizzazione con le opere realizzate dai singoli
  abitanti, che potranno a tal fine consorziarsi.  In tale
 
                               Pag. 5
 
  ambito è possibile prevedere aumenti della cubatura
  consentita, fino ad un terzo, per chi realizzerà direttamente
  le opere necessarie a rendere vere città anche le borgate".
 
DATA=940517 FASCID=DDL12-528 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0528 TOTPAG=0007 TOTDOC=0010 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=021 PAGFIN=0005 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=3 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=052800 00 FASCIDC=12DDL0528 SORTNAV=0052800 000 00000 ZZDDLC528 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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