| (Trasporti pubblici locali).
1. Le disponibilità del capitolo 7877 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, ivi
compresi i residui degli anni 1991 e 1992, pari
complessivamente a 450 miliardi di lire, non ancora utilizzate
alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono
essere utilizzate in tale anno per la concessione di
contributi, fino al 95 per cento della spesa, alle regioni a
statuto ordinario da destinare alle finalità di cui
all'articolo 11, quarto comma, della legge 10 aprile 1981, n.
151, sulla base delle aliquote di riparto adottate per l'anno
1990, allo scopo prioritario di provvedere alla sostituzione
degli autobus destinati al trasporto pubblico urbano in
esercizio da oltre quindici anni, nel rispetto dei limiti alle
emissioni fissati con il decreto del Ministro dell'ambiente in
data 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1^ aprile 1992.
2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per
l'anno 1993.
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