| 1. L'alinea del primo comma dell'articolo 31 della citata
legge n. 47 del 1985, è sostituito dal seguente:
"Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o
l'autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e
di altre opere che risultino essere state eseguite:".
2. Le costruzioni e le altre opere di cui all'alinea del
primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 47 del
1985, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
devono essere state ultimate entro i sei mesi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge.
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