| 1. L'importo delle sanzioni pecuniarie amministrative per
abusivismo edilizio già riscosse dai comuni successivamente
alla data di entrata in vigore della citata legge n. 47 del
1985 è decurtato dell'oblazione di cui all'articolo 34 della
medesima legge n. 47 del 1985, da ultimo modificato
dall'articolo 3 del decreto-legge 2 gennaio 1988, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n.
68.
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2. All'articolo 34 della citata legge n. 47 del 1985 è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se l'opera è stata realizzata in zona sottoposta a vincolo
ambientale ed ha ottenuto parere favorevole dalle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso, la
somma finale da corrispondere è moltiplicata per tre".
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