| 1. Gli atti tra vivi la cui nullità, ai sensi dell'articolo
17, modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile
1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 1985, n. 298, e del secondo comma dell'articolo 40, da
ultimo modificato dal decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n.
68, della citata legge n. 47 del 1985 non sia stata ancora
dichiarata, sono convalidati di diritto. Ove
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la nullità sia stata dichiarata con decisione trascritta, gli
effetti di questa possono essere annullati, anche da una sola
delle parti, con atto successivo contenente gli allegati di
cui al secondo comma dell'articolo 40 della citata legge n. 47
del 1985, sempreché non siano nel frattempo intervenute altre
trascrizioni a favore di terzi. Dall'imposta di registro
calcolata sull'atto volto a determinare l'effetto di cui al
presente articolo è decurtato l'importo eventualmente già
versato per la registrazione dell'atto dichiarato nullo.
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