| Onorevoli Colleghi! -- La presente proposta di legge
concerne la proroga e il differimento di termini previsti da
disposizioni legislative in materia ambientale, materia sulla
quale sono stati avviati alcuni studi ai fini della
determinazione di nuovi princìpi generali e della stesura di
codici organici per ciascun settore di tutela (l'acqua, l'aria
e i rifiuti). In particolare, si intende sospendere
l'attuazione di alcune recenti leggi che sono state approvate
in modo indipendente l'una dall'altra e rischiano di aggravare
il già notevole stato di confusione normativa, con disagio per
l'utenza e per gli stessi apparati della pubblica
amministrazione che attualmente hanno scarsissimo grado di
coordinamento.
Si rende opportuno pertanto creare una "moratoria"
normativa per approfondire i nuovi princìpi individuando come
legge di
riferimento la n. 146 del 1994 (legge comunitaria 1993) che
ha delegato il Governo ad emanare una serie di decreti
legislativi sulla base dei criteri rispondenti a indirizzi
comunitari, entro il termine di un anno dalla sua entrata in
vigore, cioè entro il febbraio 1995. In particolare si ritiene
opportuno che fino all'emanazione di tali decreti sia sospesa,
in tutto o in parte, l'applicazione:
1) dell'articolo 2, comma 7 della legge 24 dicembre 1993,
n. 577; vanno cioè sospesi i termini per l'emanazione dei
regolamenti indicati dall'allegato 4 in materia di rifiuti e
acque, in quanto già considerati rispettivamente dall'articolo
1 e dagli articoli da 36 a 42 della legge n.146 del 1994;
2) dell'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21
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gennaio 1994, n. 61. Deve cioè essere sospesa l'attuazione
per la parte demandata alla normativa regionale e cioè per
quanto riguarda l'istituzione delle agenzie regionali per
l'ambiente ed i loro dipartimenti provinciali, poiché si rende
necessario l'esercizio di un adeguato potere di indirizzo
valido per tutto il territorio nazionale per promuovere
strutture omogenee. Resta salva l'attuazione della legge per
quanto riguarda la struttura nazionale dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente e sono fatte salve anche tutte
le norme che consentono la prosecuzione dei controlli
ambientali sulla base di convenzioni tra le province ed i
presìdi multizonali di prevenzione e dei competenti servizi
delle unità sanitarie locali;
3) dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70. E'
necessario sospendere i termini applicativi in quanto tale
legge prevede di affidare alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, la gestione del
modello unico di dichiarazione ambientale. Mentre va condiviso
l'obiettivo di semplificazione della legge (che introduce il
cosiddetto "740 ecologico"), è necessario individuare
esattamente le norme che attualmente impongono adempimenti di
natura conoscitiva a carico di vari soggetti per provvedere
alla loro abrogazione. E' un compito che richiede del tempo e
che potrà essere svolto in occasione dell'approvazione dei
nuovi testi unici per evitare il rischio che il nuovo modello
vada ad aggiungersi agli altri tradendo le finalità di tale
legge. Va inoltre riconsiderata l'opportunità che il modello
unico vada presentato alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, e non ad un organismo deputato al
controllo ambientale come è l'Agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente con le sue strutture centrali e
periferiche.
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