| 1. Il termine per l'emanazione dei regolamenti relativi a
procedimenti in materia ambientale di cui al comma 7
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
differito alla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi in attuazione della delega di cui agli articoli 1
e da 36 a 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
2. Il termine per la promulgazione delle leggi regionali e
delle province autonome di cui all'articolo 03, comma 1, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è prorogato
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi in
attuazione della delega di cui agli articoli 1 e da 36 a 42
della legge 22 febbraio 1994, n. 146.
3. Il termine per l'emanazione del decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio
1994, n. 70, è prorogato alla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi in attuazione della delega di cui agli
articoli 1 e da 36 a 42 della legge 22 febbraio 1994, n.
146.
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