| (Interporti).
1. E' abolita la distinzione fra I e II livello degli
interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240,
ed è soppresso l'istituto della concessione previsto
dall'articolo 3 della medesima legge.
2. L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della
legge 4 agosto 1990, n. 240, è disposta, previa stipula di
convenzione, con
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decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con procedure
uniformi a quelle adottate per gli interporti di cui
all'articolo 9 della medesima legge.
3. Il Ministro dei trasporti e della navigazione
definisce, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del piano di cui all'articolo 2
della legge 4 agosto 1990, n. 240, i tempi e le modalità per
la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi.
La domanda dovrà essere corredata dal progetto preliminare,
dal piano finanziario della infrastruttura, nonché dallo
studio di impatto ambientale.
4. I soggetti interessati all'ammissione ai contributi
dovranno, tra l'altro, all'atto della domanda:
a) rispondere ai requisiti di cui alla
deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993;
b) avere un capitale sociale sottoscritto, nel
caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due
miliardi;
c) presentare un piano finanziario per la
realizzazione dell'opera che, oltre al concorso dello Stato,
preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese
disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla
realizzazione dell'infrastruttura;
d) prevedere, ai fini dell'ammissione a
contributo, una spesa per investimenti complessiva per la
quale il concorso dello Stato non superi il 60 per cento
dell'importo;
e) dichiarare il proprio impegno a presentare
alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la
sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un
rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli
adempimenti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti
rilevanti e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31
maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in
materia.
5. Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge 4
agosto 1990, n. 240, in contrasto con le disposizioni del
presente articolo ed in particolare quelle contenute ai commi
2, 3, 4, 5 dell'articolo 3, al comma 2 dell'articolo 5 ed alla
lettera f), comma 3, dell'articolo 5.
6. Ai fini della localizzazione e della realizzazione
delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli
interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, possono
essere applicate, secondo gli indirizzi del piano generale dei
trasporti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 8
della medesima legge n. 240 del 1990, le norme di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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