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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


639
DDL0044-0009
Progetto di legge Camera n. 44 - testo presentato - (DDL12-44)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C44. TESTIPDL
...C44.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1994. Misure urgenti in materia di parcheggi e di trasporti.
Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC44 ZZ12 ZZDL ZZPR
                        (Interporti).
      1.  E' abolita la distinzione fra I e II livello degli
  interporti di cui al capo I della legge 4 agosto 1990, n. 240,
  ed è soppresso l'istituto della concessione previsto
  dall'articolo 3 della medesima legge.
      2.  L'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della
  legge 4 agosto 1990, n. 240, è disposta, previa stipula di
  convenzione, con
 
                              Pag. 13
 
  decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
  concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con procedure
  uniformi a quelle adottate per gli interporti di cui
  all'articolo 9 della medesima legge.
      3.  Il Ministro dei trasporti e della navigazione
  definisce, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta
  giorni dalla pubblicazione del piano di cui all'articolo 2
  della legge 4 agosto 1990, n. 240, i tempi e le modalità per
  la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi.
  La domanda dovrà essere corredata dal progetto preliminare,
  dal piano finanziario della infrastruttura, nonché dallo
  studio di impatto ambientale.
      4.  I soggetti interessati all'ammissione ai contributi
  dovranno, tra l'altro, all'atto della domanda:
          a)  rispondere ai requisiti di cui alla
  deliberazione CIPET del 7 aprile 1993, pubblicata nella
  Gazzetta Ufficiale  n. 111 del 14 maggio 1993;
          b)  avere un capitale sociale sottoscritto, nel
  caso si tratti di società per azioni, non inferiore a due
  miliardi;
          c)  presentare un piano finanziario per la
  realizzazione dell'opera che, oltre al concorso dello Stato,
  preveda il maggior apporto possibile di altre risorse rese
  disponibili da soggetti pubblici o privati interessati alla
  realizzazione dell'infrastruttura;
          d)  prevedere, ai fini dell'ammissione a
  contributo, una spesa per investimenti complessiva per la
  quale il concorso dello Stato non superi il 60 per cento
  dell'importo;
          e)  dichiarare il proprio impegno a presentare
  alle autorità competenti, nel caso in cui sia prevista la
  sosta di automezzi che trasportano sostanze pericolose, un
  rapporto di sicurezza dell'area interportuale ai fini degli
  adempimenti previsti dal decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di incidenti
  rilevanti e dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio
  1991, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 126 del 31
  maggio 1991, nonché dai successivi provvedimenti in
  materia.
      5.  Sono abrogate le norme di cui al capo I della legge 4
  agosto 1990, n. 240, in contrasto con le disposizioni del
  presente articolo ed in particolare quelle contenute ai commi
  2, 3, 4, 5 dell'articolo 3, al comma 2 dell'articolo 5 ed alla
  lettera  f),  comma 3, dell'articolo 5.
      6.  Ai fini della localizzazione e della realizzazione
  delle opere finalizzate alla costruzione e alla gestione degli
  interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, possono
  essere applicate, secondo gli indirizzi del piano generale dei
  trasporti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 8
  della medesima legge n. 240 del 1990, le norme di cui
  all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed
  all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
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